Legge Finanziaria 2003

Data:
14 Gennaio 2003

Per agevolare gli iscritti si ritiene utile illustrare, sia pure sommariamente, le disposizioni, che direttamente o indirettamente li riguardano, contenute nella legge n. 289 del 27 dicembre 2002: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003” – pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002.

Sono due le disposizioni che prioritariamente si vogliono sottoporre all’attenzione dei colleghi e cioè:

comma 23 dell’art. 52, che modifica la lettera e) dell’art. 2 della legge n. 306/1901 istitutiva dell’ONAOSI, nel senso di rendere “OBBLIGATORIO” per tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari il contributo alla fondazione ONAOSI, che verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della stessa;

Art. 53 che detta che “Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente”.
Questa previsione, per i colleghi specializzandi, non è certamente esaustiva delle legittime richieste dagli stessi poste e sostenute con convinzione dal nostro Ordine, ma costituisce, comunque, un giusto riconoscimento del loro status giuridico-professionale.

L’art.2 fissa i criteri per la riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda il lavoro dipendente, quello autonomo e i redditi di pensione. Lo stesso articolo, al comma 3, precisa che i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi possono applicare, se più favorevoli, le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986). Il comma 9 del medesimo art. 2 dispone che sono indeducibili i costi sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

Gli artt.6, 7, 8 e 9 dispongono relativamente e rispettivamente a: concordato triennale preventivo per titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo;

definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione;

integrazione degli imponibili per gli anni pregressi;

definizione automatica per gli anni pregressi.

Art.26 – “Disposizioni in materia di innovazione tecnologica”
Il comma 5 dell’articolo reca la disposizione che prevede che con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici al termine dei relativi corsi. L’autorizzazione al rilascio dei titoli accademici è condizionata a determinate garanzie e risorse organizzative – individuate nel comma stesso – da parte delle istituzioni interessate.

Art.28 – “Acquisizioni di informazioni”
L’articolo, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, reca disposizioni tendenti ad ottenere ogni utile informazione sul comportamento degli organismi pubblici – di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 – . Prevede, ancora, che , con propri decreti, il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce la codificazione, le modalità e i tempi per garantire che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche siano rispondenti alle condizioni previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, pertanto essi devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

Capo II – Oneri di personale
Art. 33 – comma 4 – dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002 – 2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università sono a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci., fermo restando che gli organi deliberanti debbono attenersi ai criteri previsti per il personale ministeriale e quantificare le risorse necessarie per l’attribuzione dei medesimi benefici economici, individuando le quote da destinare all’incentivazione della produttività.

Art. 34 – “Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici”
del comma 10 del presente articolo si è già detto in premessa; il comma 11 precisa che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, saranno fissati i criteri per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003, tra gli altri, anche per gli enti del Servizio sanitario nazionale; precisando, nel contempo che tali assunzioni dovranno essere contenute (ad eccezioni per il personale infermieristico) entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2002; il comma 12 dello stesso articolo prevede che i termini di validità delle graduatorie, per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale, sono prorogati di un anno; il comma 18, infine, dispone che le procedure di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o che scadranno nel 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003; i rapporti instaurati sono prorogati al 31 dicembre 2003.

Art. 36 – “Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita”
l’articolo conferma il divieto per gli anni 2003 – 2005 (già contenuto in leggi precedenti) per le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti pubblici non economici, di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incrementi in relazione alla variazione del costo della vita; tale divieto fa esplicito riferimento anche alle “borse di studio” corrisposte ai medici in formazione specialistica.

Art. 44 – “Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro”
Le disposizioni del presente articolo autorizzano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità; l’interessato deve avere una anzianità contributi pari o superiore a 37 anni e compiuto 58 anni di età.

CAPO IV – Interventi nel settore sanitario
L’articolo 53 detta numerose norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria, in particolare:
comma 1 – a decorrere dal 1° gennaio 2003 i cittadini, con esclusione di quelli individuati dal comma stesso, che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro;

comma 4 – le regioni, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del S.S.N. per gli anni 2003 – 2004 e 2005 sono tenute: all’attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche; adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione di prestazioni che non soddisfino il principio di appropriatezza organizzativa di economicità nell’utilizzazione delle risorse in attuazione dell’accordo tra Governo e Regioni del 2001; eliminazione o contenimento delle liste di attesa, specie per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici; adozione di provvedimenti tesi a prevedere la decadenza automatica dei direttori generali in presenza del mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere; è abrogata la norma contenuta nella legge finanziaria 2000 che prevedeva dal 1° gennaio 2003 l’abolizione di ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale; accelerare il processo per la creazione della “carta sanitaria elettronica” anche al fine di meglio attivare il monitoraggio di tutte le prescrizioni mediche finalizzato al contenimento della spesa sanitaria; sono inserite diverse disposizioni riferite ai medicinali omeopatici, compresa quella che proroga al 31 dicembre 2008 la possibilità di mantenere in commercio i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell’Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 31/12/1992; le imprese farmaceutiche possono organizzare o contribuire a organizzare congressi o convegni nella misura massima del 50% di quelli notificati al Ministero della Salute nell’anno 2003. Non concorrono alla percentuale sopra indicata gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione naz. per la formazione continua; è sostituito il comma 9 dell’art. 4 della legge n. 412/1991 nel senso che è “istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N….”, struttura che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi del personale sanitario a rapporto convenzionale.

L’art. 54 dispone che dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza; le prestazioni garantite dal S.S.N. sono quelle individuate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. del 29/11/2001.

L’art. 56 disciplina l’istituzione di un “Fondo” finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, prevedendo, per l’anno 2003, una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro e 100 milioni di euro a decorrere dal 2004.

L’art. 57 dispone circa l’istituzione di una “Commissione unica sui dispositivi medici”, organo consultivo tecnico del Ministero della Salute.

L’art. 58 reca disposizioni per incentivare la ricerca farmaceutica sul territorio nazionale.

L’art. 59 stabilisce che le erogazioni liberali, per un importo non superiore ai 500 euro effettuate nei primi quattro mesi del 2003, a favore di enti o istituti che svolgono attività di studio o ricerca nel campo delle malattie neoplastiche sono deducibili dal reddito complessivo 2003.

Art. 94 – Disposizioni varie
Il comma 3 detta norme tendenti ad agevolare le persone affette da sindrome di Down e quelle affette dal morbo di Alzheimer.
Il comma 10 dispone l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro a favore del Policlinico “S.Matteo” di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione.

Ultimo aggiornamento

14 Gennaio 2003, 13:13