Decreto Legge n.32/2003 – Illeciti nel settore sanitario

Data:
8 Marzo 2003

Si rende noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 32 “Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario” oggetto di dibattiti e contestazioni nelle ultime settimane.

Senza entrare nel merito delle norme dettate nel decreto stesso – compito del Comitato Centrale della FNOMCeO – si evidenzia il contenuto delle norme in questione.

L’art. 1, “Inosservanza di doveri in materia sanitaria”, prevede una sanzione pecuniaria, non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo a un ammontare pari a venti volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa, da comminare – sulla base della sola colpa grave e salvo che il fatto costituisca reato – ai professionisti sanitari dipendenti dal S.S.N. o con esso convenzionati, o ai responsabili di strutture sanitarie convenzionate, o ai responsabili di strutture sanitarie accreditate che, nello svolgimento delle loro funzioni effettuano atti (come prescrizioni farmaceutiche e diagnostiche in violazione delle norme di legge o ingiustificati ricoveri ospedalieri…) che cagionano danno alle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto il Ministro della Salute adotterà un Regolamento con il quale saranno individuati gli uffici competenti all’irrogazione delle sanzioni, le modalità di accertamento delle violazione, nonché l’eventuale ricorso ad accertamenti tecnici.

Il provvedimento che conclude il procedimento dovrà essere comunicato al competente Ordine o Collegio professionale di appartenenza del sanitario, che valutati gli atti, potrà disporre la sospensione dall’esercizio della professione o la radiazione dall’Albo.

L’art. 2 detta norme di modifica all’art. 201 “Della pubblicità in materia sanitaria” del regio decreto n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 nei confronti dei contravventori delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo sopra citato: “E’ necessaria la licenza del prefetto (con il D.P.R. n. 854/1955 tale licenza è attribuita al Sindaco, sentito l’Ordine dei Medici e l’Ufficiale sanitario), per la pubblicità a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatoriali o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici”.

Lo stesso articolo dispone, altresì, la modifica dell’art. 15 “Pubblicità presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente” del decreto Lgs n. 541/1992, nel senso che la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 15 comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate.

L’art. 3 dispone l’inserimento, dopo il secondo comma dell’art. 640 “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode” del seguente, nuovo comma: “Se il fatto è commesso a danno del S.S.N. da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l’erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata.
E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente Ordine o Collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone per la radiazione dalla professione del responsabile”.

L’art. 4 prevede che, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione pubblica e dell’Economia e finanze, è individuato presso il Ministero della Salute un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del Ministero stesso che potranno coadiuvare, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, i carabinieri del NAS e il Corpo della guardia di finanza per la prevenzione e per l’accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del S.S.N.

L’art. 5 “Norme procedimentali in materia disciplinare” dispone che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, “gli Ordini e i Collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei rispettivi regolamenti stabilendo che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la durata del procedimento disciplinare non può superare i 60 giorni”.

L’art. 6, infine, eleva le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del divieto di fumo.

Per completezza di informazioni si acclude il testo del Comunicato ANSA del 1° marzo 2003, che riporta le dichiarazioni del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Dott. Giuseppe Del Barone, sul decreto-legge in esame, nonché le Precisazioni del Ministro della Salute, con le quali, in risposta al sopra citato comunicato, il Ministro Sirchia vuole rassicurare i medici e l’opinione pubblica.

Links & allegati

Comunicato ANSA

Precisazioni del Ministro della Salute

Ultimo aggiornamento

8 Marzo 2003, 00:00