D.L. n.89/2003

Data:
19 Maggio 2003

Il decreto legge 23 aprile 2003, n.89 – pubblicato sulla G.U.R.I. n.95 del 24.04.2003 – contiene tre diverse disposizioni, come si evince dal titolo del provvedimento stesso: “Proroga dei termini relativi all’attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti”.

La norma che interessa il maggior numero dei nostri Colleghi è decisamente quella contenuta nell’art.1 del decreto-legge in oggetto, che proroga al 31 luglio 2005 il termine, previsto dall’art.15-quinques, comma 10, del decreto legislativo n.502/92, comma che testualmente recita: “Fermo restando, per l’attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall’art.72, comma 11, della Legge. n.448/1998, è consentita, in caso di carenza di strutture e di spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l’utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, fermo restando per l’azienda sanitaria la possibilità di vietare l’uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali”.

L’art.2 contiene disposizioni finalizzate: – alla realizzazione e alla copertura delle spese di funzionamento di un progetto oncotecnologico da parte dell’Istituto superiore di sanità; – alle spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia (IME).

L’art.3 autorizza e fissa, per gli anni 2003 – 2004 e 2005, la spesa per far fronte ai risarcimenti dei soggetti danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni.

Ultimo aggiornamento

19 Maggio 2003, 09:36