Chiarimenti sulla tassa ONAOSI

Data:
2 Settembre 2004

Sono pervenute, da parte di molti iscritti, richieste in merito alla ricezione, durante il periodo estivo, delle cartelle esattoriali di una nuova tassa dovuta alla fondazione ONAOSI.

Trattandosi di un argomento di interesse generale si è ritenuto opportuno estendere la materia a tutti gli iscritti.

La Fondazione ONAOSI (Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani) ha inviato a tutti i medici chirurghi e agli odontoiatri (come anche a tutti i farmacisti e veterinari) i moduli per il versamento del contributo obbligatorio.

Preliminarmente è utile precisare che si tratta di un nuovo contributo, previsto per legge, del tutto estraneo sia alle tasse dovute per l’iscrizione all’Ordine, sia alla contribuzione previdenziale dovuta all’ENPAM.

Il contributo in parola nasce infatti dall’art.52, comma 23, della Legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), con il quale è stato esteso l’obbligo di contribuzione all’ONAOSI (in precedenza previsto solo per i sanitari dipendenti pubblici) a tutti gli iscritti agli Ordini professionali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei veterinari.

L’ammontare del contributo, ai sensi della stessa legge, è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI ed in attesa degli esiti di un ricorso, presentato dal senatore Roberto Ulivi, la tassa va pagata.

Pertanto, sono contribuenti obbligatori tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri, nonchè i medici veterinari ed i farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani.

Nulla cambia per i sanitari dipendenti pubblici, che continueranno ad assolvere tale obbligo mediante trattenuta mensile sullo stipendio a cura dell’Amministrazione presso la quale prestano servizio. Ai Sanitari non dipendenti pubblici, invece, verrà inviata apposita richiesta di pagamento da parte della Fondazione ONAOSI.

L’entità del contributo annuale è fissata in relazione all’età anagrafica secondo le seguenti fasce di età:

  • Euro 36,00 (trentasei/00) per i contribuenti aventi un’età inferiore ai 33 anni;
  • Euro 18,00 (diciotto/00) per i contribuenti aventi un’età superiore ai 67 anni.
    Questi ultimi potranno scegliere, in alternativa, di adempiere integralmente ai propri obblighi contributivi versando, in un’unica soluzione, un contributo pari a euro 100,00 (cento/00);

  • Euro 144,00 (centoquarantaquattro/00) per i contribuenti aventi un’età compresa tra i 33 ed i 67 anni;

    L’età di riferimento s’intende compiuta al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di contribuzione.

    La nuova tassa si paga in due rate, una a fine luglio ed una a fine settembre.

    In relazione alla scadenza della prima rata (31.07.2004) l’ONAOSI ha precisato attraverso il suo sito web (www.onaosi.it) che a causa di disguidi, alcuni avvisi potrebbero essere pervenuti a ridosso della scadenza.

    La Fondazione ONAOSI si scusa per l’inconveniente ed assicura i propri contribuenti che, eventuali pagamenti effettuati dopo tale data, saranno considerati regolari e non daranno luogo ad alcun ulteriore addebito

    Il mancato pagamento – stante l’obbligo di legge – comporterà azioni legali, anche tramite riscossione coattiva, secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento ONAOSI.

    Il ricorso

    Il senatore Roberto Ulivi ha presentato in data 25 giugno 2003, presso il Senato della Repubblica, un disegno di legge recante “Abrogazione dell’estensione a tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, dell’obbligo di contribuzione all’Opera nazionale per l’assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI)”.

    In ogni caso, tutti gli iscritti all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono al momento tenuti a pagare il contributo obbligatorio ONAOSI.

    L’obbligo, infatti, permarrà finché non interverranno eventuali sospensive o annullamenti da parte del TAR.

  • Ultimo aggiornamento

    2 Settembre 2004, 17:26