Regolamento recante norme in materia di procreazione assistita

Data:
4 Marzo 2005

Si rende noto che nella Gazzetta della Repubblica Italiana n.42 del 21 febbraio 2005 è stato pubblicato il decreto 16 dicembre 2004, n.336 “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”.

Il decreto in esame è stato emanato ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.40, ai fini di determinare le modalità con le quali debba essere espressa la volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Nella specie il regolamento prevede all’art.1 che gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita concernono:

  • la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 184/1983 in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;
  • la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita con riguardo ai divieti, alle sanzioni, alle tutele e alle conseguenze giuridiche per l’uomo, per la donna e per il nascituro;
  • i problemi bioetici connessi all’utilizzo delle tecniche;
  • le diverse tecniche impiegabili e le procedure con particolare riguardo alla loro invasività;
  • l’impegno dovuto dai richiedenti con particolare riguardo ai tempi di realizzazione e all’eventuale terapia farmacologica da seguire;
  • gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;
  • le probabilità di successo delle diverse tecniche;
  • i rischi per la madre e il nascituro accertati o possibili quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;
  • gli aspetti psicologici relativi ai singoli richiedenti, alla coppia e al nuovo nato;
  • la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili;
  • la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell’ovulo;
  • la possibilità da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;
  • la possibilità di crioconservazione degli embrioni qualora il trasferimento nell’utero degli stessi non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione (art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004).

    L’art.1, comma 2, prevede che le strutture autorizzate siano tenute per il tramite dei propri medici a fornire ai richiedenti in maniera chiara ed esaustiva gli elementi informativi suesposti preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.
    Tale consenso deve essere acquisito unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, qualora quest’ultimo atto di consenso non sia già stato precedentemente acquisito.

    L’art. 2 stabilisce che la volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita debba essere espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti congiuntamente al medico responsabile della struttura.

    Per opportuna conoscenza si unisce in copia l’allegato che costituisce parte integrante del regolamento.

    Links & allegati

    Consulta l’allegato

    Ultimo aggiornamento

    4 Marzo 2005, 10:43