Le ferie del Medico Ospedaliero

Data:
17 Giugno 2005

Le ferie del Medico Ospedaliero

Medici Ospedalieri: Le ferie del Medico Ospedaliero

Le ferie del Medico Ospedaliero

E’ tempo di ferie.
Ma quanti medici ospedalieri riusciranno a fare le ferie, se non impegnandosi con turni massacranti?
Le ferie sono un diritto-dovere di ogni lavoratore e, in particolare, il diritto alle ferie (quale giusto riposo dopo un anno di lavoro, atto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e a soddisfare le esigenze ricreative, culturali e socio famigliari), costituendo un principio di rilievo costituzionale, non è un bene disponibile nè da parte dell’amministrazione ospedaliera, nè da parte del medico e, pertanto, risulta nulla ogni rinuncia o elisione in tal senso.
Non va inoltre ignorata dai relativi responsabili (Direttore di struttura, Direzione Sanitaria e Direttore generale) la nuova legislazione sull’orario di lavoro che col decreto legislativo 213/04 ha inoltre introdotto le sanzioni per le inadempienze: una sanzione amministrativa da130 a 170 euro per ciascun periodo violato (se il Dirigente di struttura per motivi di servizio non riesce d accordare le ferie nei tempi e modi previsti, a scarico delle responsabilità, deve inoltrare alla Direzione sanitaria la segnalazione, onde la stessa provveda nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle norme contrattuali).
La sanzione, prescrivibile in cinque anni dalla violazione, viene irrogata se rilevata in sede ispettiva o dietro denuncia motivata dell’interessato.
Ma certamente uno nodo cogente sarà lo smaltimento delle ferie degli anni pregressi: contrattualmente entro i primi sei mesi dell’anno successivo, per legge invece con possibilità entro diciotto mesi.
Quale, dunque, è la normativa attuale?
All’ospedaliero in ogni anno solare di servizio spettano 30 giorni lavorativi, con una differenza per i neoassunti, ai quali spettano per i primi tre anni due giorni in meno.
Se l’orario settimanale è articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo e i giorni di ferie spettanti sono ridotti di quattro.
Il medico ospedaliero ha anche diritto, per ciascun anno, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977 numero 937, a ulteriori due giorni di ferie .
Il periodo di ferie deve essere riconosciuto in proporzione al periodo che verrà prestato nell’anno. Pertanto coloro che sono assunti posteriormente alla data del 1 gennaio hanno diritto ad usufruire un numero di giornate proporzionalmente al periodo di servizio (rapportato a mese, tenendo presente che la frazione di mese superiore ai quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero) che presteranno nell’anno e non, quindi, commisurate ai mesi di servizio già effettuati.
Agli anestesisti, sottoposti ad intossicazione cronica da gas e vapori anestetici, spettano ulteriori 8 giorni e ai radiologi e all’altro personale, riconosciuto sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, altri 15 giorni. Questi ulteriori periodi di riposo dovrebbero essere effettuati in una unica soluzione e possibilmente lontano dal periodo di ferie ordinarie.
Le ferie possono essere fruite anche frazionatamente nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso medico nel rispetto delle esigenze connesse ai compiti di istituto e organizzativi dell’ospedale.
Nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, tranne casi eccezionali, al medico dovrebbe essere garantito un periodo di almeno 15 giorni continuativi di ferie.
Se per comprovate esigenze di servizio una Amministrazione rinvia, riduce o sospende il periodo feriale già autorizzato, è tenuta al rimborso delle spese che il lavoratore ha sostenuto, purchè documentate nonchè al pagamento dell’indennità di missione per la durata del viaggio di rientro.
Va rilevato come molti medici, per motivi per lo più di servizio, in modo del tutto illegittimo, non riescono a effettuare tutte le ferie nell’arco temporale previsto e perdono diversi giorni, anche se la Direzione sanitaria, cui competono funzioni organizzative, dovrebbe vigilare affinchè il diritto-dovere alla ferie non venga meno.
Il godimento delle ferie dovrebbe avvenire entro l’anno solare e non dovrebbe essere rinviato o interrotto se non per eccezionali e motivate esigenze di servizio.
Solo in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento nel corso dell’anno, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
Il diritto alle ferie poichè è irrinunciabile, non monetizzabile.
Solo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, le ferie residue non fruite per esigenze di servizio o cause indipendenti dalla volontà del medico, debbono essere pagate. A questo proposito ricordiamo che l’indennità per ferie non godute, seppur abbia natura risarcitoria, è soggetta a IRPEF, rientrando ordinariamente nel monte retributivo e solo se pagata al di fuori dei periodi di riferimento va assoggettata ai fini fiscali alla tassazione separata specificatamente prevista per gli emolumenti arretrati (circolari del Ministro delle Finanze 30 ottobre 1992 numero 31 e 12 gennaio 1995 numero 5/2191).
Data la natura dell’istituto del riposo annuale che ha lo scopo di ritemprare il lavoratore dipendente dalle fatiche dell’attività lavorative, il diritto alle ferie è strettamente collegato alla esistenza e alla piena efficacia del rapporto di lavoro.

Fanno maturare le ferie:

1. i periodi di astensione obbligatoria e i periodi di astensione facoltativa per gravidanza e puerperio o per malattia del bambino per i primi trenta giorni per i quali spetta la retribuzione per intero nei primi tre anni di vita del bambino;
2. le assenza per malattia o infortunio;
3. i periodi di assenza per richiamo alle armi;
4. i periodi di assenza per adempimento di funzioni presso seggi elettorali;
5. le assenze dovute a permessi retribuiti (partecipazione congressi, concorsi o esami ; lutti famigliari; particolari motivi personali o di famiglia);
6. il congedo matrimoniale;
7. i permessi previsti dalla legge 104/92 per l’assistenza ai figli handicappati.

Non maturano le ferie, invece:

1. per i periodi di aspettativa concessa al lavoratore chiamato a cariche pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali o nazionali;
2. per le assenze da sciopero;
3. per le assenze per il servizio militare di leva;
4. nei periodi di astensione facoltativa per puerperio e nelle assenze riconosciute per malattia del figlio oltre i trenta giorni di assenza totalmente retribuita.

Le ferie vengono sospese per malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero. L’Ente, cui va inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informato.
Le ferie interrotte riprendono a decorrere alla cessazione della malattia fino al loro termine come preventivamente fissato; non è quindi consentito al lavoratore di prolungare di sua iniziativa il periodo feriale per compensare i giorni di malattia.
Alcune Amministrazioni non permettono attaccare consecutivamente le ferie al periodo di assenza per malattia.
In particolare il periodo di ferie non è riducibile per assenza per malattia o infortunio e pertanto se tali assenze si sono protratte per l’intero anno solare, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine previsto dei sei mesi oltre l’anno di riferimento.
Da rilevare che le assunzioni temporanee in ambito ospedaliero mediante contratto libero-professionale, se non espressamente previsto tra le clausole sottoscritte tra le parti, non danno diritto a periodo feriale retribuito.

Ultimo aggiornamento

17 Giugno 2005, 11:55