Medici Ospedalieri: Opzione tra TFR o Fondi Pensione

Data:
22 Giugno 2005

Medici Ospedalieri: Opzione tra TFR o Fondi Pensione

Medici Ospedalieri: A fine anno chiamata per l’opzione tra TFR o Fondi Pensione

Medici Ospedalieri: Opzione tra TFR o Fondi Pensione

TFR o previdenza complementare?
Tra poco potrebbe essere emanato un decreto di attuazione e, allora, in mancanza di opzione entro sei mesi il silenzio-assenso sarà vincolante per deviare il TFR maturando verso la previdenza complementare.
Si parla di data ultima il 31 dicembre. L’INPDAP ha già approntato, invece, le procedure per l’opzione dal trattamento di fine servizio (Tfs) al TFR per i dipendenti in servizio prima del 31 dicembre 2000 (dopo tale data tutti i neoassunti in ospedale sono a Trf). Infatti i titolari dell’indennità premio di servizio potranno aderire al II pilastro della previdenza solo esercitando l’opzione al trattamento di fine rapporto (TFR).
Ma c’è convenienza?
Nel caso della deviazione del TFR ai Fondi pensione il lavoratore non potrà più richiedere anticipazioni del TFR (questo istituto vale solo nel privato e per ora non è esteso al settore pubblico) e soprattutto ogni volta che cesserà un rapporto di lavoro non potrà usufruire subito della “liquidazione”: infatti solo quando raggiungerà i requisiti per il trattamento previdenziale (pensione) potrà godere dei benefici previsti da questo istituto. Inoltre va tenuto presente che mentre il TFR darà all’età pensionabile un somma sicura anche se con una rivalutazione molto contenuta, i fondi pensione sono soggetti alle fluttuazioni dell’economia che potrebbero al limite erodere lo stesso capitale.
Nello stesso tempo va però anche detto che i Fondi pensione costituiscono un risparmio previdenziale forzoso stuzzicante soprattutto se unito alla contribuzione datoriale e ai vantaggi fiscali.
Ma attenzione che il TFR viene liquidato sotto forma di capitale, mentre il Fondo pensione eroga in gran parte una rendita e in caso di decesso viene escluso il capitale e rimane solo un trattamento indiretto di reversibilità.
Ci sono dunque dei pro e dei contro.
Certamente molti dubbi sorgono invece sull’opportunità di passare dal trattamento premio di servizio (ex liquidazione INADEL) al TFR.
E’ consigliabile, dunque, valutare oculatamente cosa fare anche in relazione alla propria situazione famigliare e economica.

PRO:

1. garantirsi a fine dell’età lavorativa un certo grado di ulteriore pensione;
2. crearsi una pensione complementare senza sacrifici contributivi particolari;
3. avere somme impegnate in enti sottoposti a controlli di gestione e vigilanza e non lasciate al datore di lavoro che potrebbe in un domani rivelarsi insolvente;
4. una certa scelta del fondo da parte del lavoratore.

CONTRO:

1. prolungamento all’età pensionabile della percezione delle somme;
2. nessuna possibilità di anticipazione di somme (per ora prevista solo nel regime privato);
3. solo una parte in capitale, l’altro va in rendita periodica;
4. in caso di decesso il TFR spettava agli eredi che in questo caso avrebbero solo il trattamento indiretto.
Per una valutazione più approfondita riportiamo la normativa che regola il TFR:

Per il trattamento di fine rapporto (TFR) è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il TFR istituito presso l’INPS.
Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).
Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall’1,5 % e dal 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Dalle somme accantonate, figurativamente dall’INPDAP, viene scomputata annualmente l’imposta sostitutiva nella misura dell’11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il TFR sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

Links & allegati

Con il silenzio assenso il TFR va alla previdenza complementare

Ultimo aggiornamento

22 Giugno 2005, 10:21