Determinazione del numero dei medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2006/2007.

Data:
11 Gennaio 2008

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.2 del 3 gennaio 2008 è stato pubblicato il decreto 17 luglio 2007 recante “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell’anno accademico 2006/2007 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2006/2007”.
Il decreto è stato emanato, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministro dell’economia e della finanze, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli).
L’art.2 del decreto in esame dispone che per l’anno accademico 2006/2007 il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 7.003 unità.
L’art.3 stabilisce che per l’anno accademico 2006/2007 il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato sia di 5.000 unità, prevedendo che possano essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato, qualora sussistano risorse aggiuntive acquisite dalle università per far fronte ad esigenze evidenziate da singole regioni.
L’art.5, comma 1, stabilisce che nell’ambito dei posti previsti dal suesposto art.2 debbano essere riservati 27 posti al Ministero della difesa per esigenze della sanità militare e 19 posti al Ministero dell’interno per esigenze della sanità della Polizia dello Stato.
L’art.5, comma 2, prevede che i posti riservati a medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo siano determinati in numero di 32 unità.
Si specifica inoltre che detti medici debbano essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale nel Paese di provenienza.
L’art.6 dispone che per usufruire dei posti riservati di cui all’art.5, comma 1, i candidati debbano aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinarnento della scuola.
Al fine di consentirne un esame più approfondito è possibile consultare il testo integrale del provvedimento, cliccando la sottoriportata icona di riferimento.

Links & allegati

Il testo integrale del Decreto

Ultimo aggiornamento

11 Gennaio 2008, 12:06