ENPAM – Autodenuncia dei redditi non dichiarati alla “Quota B” e contestuale riammissione nei termini per l’accesso alla contribuzione ridotta

Data:
27 Febbraio 2008

ENPAM - Autodenuncia dei redditi non dichiarati alla “Quota B” e contestuale riammissione nei termini per l’accesso alla contribuzione ridotta

Autodenuncia redditi non dichiarati alla “Quota B”
delibera C.d.A. 56/2007
domanda di riammissione entro il 31 maggio 2008

Com’è noto, per beneficiare della tutela previdenziale presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, tutti i medici e gli odontoiatri che producono un reddito professionale superiore a quello già soggetto a contribuzione “Quota A” (pagato annualmente mediante cartella esattoriale), devono presentare la relativa dichiarazione (modello D) prevista dall’art.3 del Regolamento del Fondo e versare il corrispondente contributo previdenziale sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%.

Gli iscritti che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria (i sanitari dipendenti e/o convenzionati con il SSN) o sono titolari di trattamento pensionistico possono richiedere di accedere al versamento nella misura ridotta del 2%.

Tale istanza, tuttavia, deve essere trasmessa entro la scadenza stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi professionali (31 luglio di ogni anno). La domanda presentata oltre tale termine si intende riferita ai redditi eventualmente denunciati per l’annualità immediatamente successiva

Il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM con delibera n.56/2007 ha stabilito la riammissione nei termini per l’istanza di accesso al versamento in misura ridotta per gli iscritti titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria (ovvero pensionati) che:

1. provvedano ad autodenunciare, entro il 31 maggio 2008, i redditi professionali prodotti e non dichiarati all’E.N.P.A.M. per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006;
2. non siano già tenuti, per le annualità successive al 2001, al versamento del contributo Quota “B” sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%;
3. presentino, entro il 31 maggio 2008, domanda di ammissione alla contribuzione ridotta.

Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione delle maggiorazioni previste dal Regolamento del regime sanzionatorio e, in caso di accertamento già notificato con riferimento all’anno 2001, la determinazione del contributo dovuto per tale annualità sulla base dell’aliquota ordinaria del 12,50%.

I soggetti interessati alla suddetta riapertura dei termini devono quindi provvedere, entro e non oltre il 31 maggio 2008, a presentare la relativa istanza di ammissione alla contribuzione ridotta ed a denunciare i redditi eventualmente prodotti e non dichiarati mediante l’apposito modello DICH. QB.CR. Si precisa che il mancato invio di tale documentazione entro il predetto termine, determinerà l’applicazione dell’aliquota del 12,50%.

Informazioni e chiarimenti

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio di Accoglienza Telefonico dell’ENPAM ai seguenti numeri:
tel. 06.48.29.48.29 – fax 06.48.29.44.44.

Links & allegati

L’informativa ENPAM nel dettaglio

Il modello di riammissione alla contribuzione ridotta

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2008, 12:45