Legge n.247/2007 – Riscatti degli studi universitari ai fini previdenziali – Nessun riflesso sull’ENPAM

Data:
19 Marzo 2008

Legge n.247/2007 – Riscatti degli studi universitari ai fini previdenziali - Nessun riflesso sull'ENPAM

Esclusa la possibilità di versare in forma rateale e senza interessi
Le disposizioni contenute nella Legge n.247/2007
non sono applicabili agli iscritti ai Fondi gestiti dall’ ENPAM

A seguito dell’ampia diffusione data dagli organi di stampa e di informazione alle novità introdotte dall’art.77, lettera a) della Legge n.247/2007 in tema di riscatto degli anni di studio universitari ed in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute in tal senso da parte degli iscritti, si precisa quanto segue.

Le disposizioni recate dalla sopracitata norma, concernenti in particolare la possibilità di versare gli oneri da riscatto in forma rateale senza interessi, non sono applicabili agli iscritti ai Fondi gestiti dall’ ENPAM.

La nuova disciplina, infatti, si inserisce nel contesto normativo tracciato dal D.Lgs. n.184/1997 che regola le modalità di accesso alla ricongiunzione, al riscatto ed alla prosecuzione volontaria ai fini pensionistici esclusivamente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali del fondo stesso (gestito dall’INPS) nonché per gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’ENPAM, in qualità di ente previdenziale privatizzato, non rientra tra i destinatari della legge e, pertanto, ai medici e agli odontoiatri iscritti alla Fondazione continuano ad applicarsi le disposizioni dei vigenti regolamenti di previdenza.

Ultimo aggiornamento

19 Marzo 2008, 15:22