Studi medici e odontoiatrici: comunicazione nominativo rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – modifiche all’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs 81108

Data:
22 Settembre 2009

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n.106, art. 13 (che definisce le nuove procedure inerenti all’obbligo di comunicazione dei nominativi degli RLS) l’INAIL ha emanato le sue prime indicazioni per la comunicazione del nominativo del RLS, pubblicando la Circolare n.43 del 25 agosto 2009. Ed infatti, a differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n.81/2008, la comunicazione in argomento non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n.106/2009, l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati, pertanto:

1. coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n.81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della predetta circolare INAIL;
2. coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata. Sono obbligati a dare comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).

Termini e modalità delle comunicazioni

L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni. Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Per tale comunicazione collegarsi al sito www.inail.it

Qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL.

Links & allegati

La circolare INAIL n.43 del 25 agosto 2009

La comunicazione FNOMCeO n.30 del 17 settembre 2009

Ultimo aggiornamento

22 Settembre 2009, 11:04