Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori

Data:
12 Ottobre 2009

Si ritiene opportuno segnalare che l’art. 3, comma 49, della legge 94/09 ha modificato l’art.116, comma 1-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 285/92 recante Nuovo Codice della Strada e specificatamente le norme relative al rilascio del certificato d’idoneità alla guida di ciclomotori.
Nella fattispecie, stante la nuova disposizione normativa, a far data dal 1° ottobre 2009, i certificati medici di idoneità alla guida di ciclomotori non potranno essere più rilasciati dai medici di medicina generale, ma dai medici di cui all’art. 119 del D.Lgs. 285/02 (e cioè i medici delle ASL cui sono attribuite funzioni in materia medico legale ma anche dai medici militari in servizio permanente effettivo, dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dagli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ecc.).
A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Motorizzazione, ha emanato la circolare del 4 agosto 2009, che può essere visionata cliccando l’icona di riferimento sottoriportata.

Links & allegati

La circolare ministeriale

Ultimo aggiornamento

12 Ottobre 2009, 08:05