La PEC fornita dall’INPS non consente al professionista di rispettare le norme previste dalla Legge n.2 del 28.01.2009

Data:
14 Ottobre 2009

Tramite la Posta Elettronica Certificata, che il singolo professionista iscritto ad un Albo è chiamato ad attivare ai sensi della Legge n.2 del 28.01.2009 art. 16 comma 6 e 7, si potranno gestire le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazione centrali e locali, Enti di previdenza, aziende, altri liberi professionisti per inviare e ricevere contratti, fatture, sostituire raccomandate A/R e tutti i documenti che possono avere rilevanza legale.

La PEC fornita a tutti i cittadini in forma gratuita dall’INPS potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per i rapporti che intercorrono tra cittadino e Pubblica Amministrazione come indicato in un’apposita sezione del sito dell’INPS.

“La Casella PEC al Cittadino consente lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi PEC della Pubblica Amministrazione. Tramite la PEC al Cittadino non è possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica certificata che non siano quelli della Pubblica Amministrazione e con indirizzi di posta elettronica ordinaria”

Ultimo aggiornamento

14 Ottobre 2009, 10:30