Numero dei medici specialisti da formare nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2009/2009

Data:
27 Novembre 2009

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.267, del 16 novembre 2009 è stato pubblicato il decreto 2 luglio 2009 concernente “Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2008/2009″.

Il decreto è stato emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi degli artt.35 e 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli.

L’art. 1 del decreto indicato in oggetto recepisce l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2009, relativo alla determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, nonché alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici da formare nelle scuole di specializzazione mediche per l’anno accademico 2008/2009.

L’art.2 del decreto in esame dispone che per il triennio 2008/2011 il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.848 unità.

L’art.3, comma 1, prevede che per l’anno accademico 2008/2009 il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, come da tabella 2.

L’art.3, comma 2, stabilisce che alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione si provvede con successivo decreto, di cui all’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368.

L’art.3, comma 3, prevede che per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Province autonome in cui insistano le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all’Accordo in questione, possano essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

L’art.5 stabilisce che nell’ambito dei posti previsti dall’art.2 del decreto debbano essere riservati, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 368/99, 79 posti al Ministero dell’Interno per esigenze della Polizia dello Stato e 54 posti al Ministero della Difesa per esigenze della sanità militare.

Ai fini di un maggior approfondimento è possibile consultare il decreto indicato in oggetto con le tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante ai link sottoindicati.

Links & allegati

Il decreto

La tabella 1

La tabella 2

Avvertenze

La visualizzazione di questa notizia è riprodotta solo a scopo informativo. L’unico testo a cui è dato valore giuridico e definitivo è quello emanato dall’Amministrazione cui si fa riferimento nel testo, che prevale in casi di discordanza. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, né di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione.

Ultimo aggiornamento

27 Novembre 2009, 08:52