Sistema SISTRI – Decreto 17 dicembre 2009: nessuna applicabilità ai medici ed agli odontoiatri

Data:
10 Maggio 2010

In relazione alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto del 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 14 – bis del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009” ai professionisti medici ed odontoiatri la FNOMCeO ha comunicato quanto segue.

Il sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il decreto su menzionato è indirizzato esclusivamente alle categorie individuate nel comma 3 dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006: “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti, intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ecc.”.

Il sistema SISTRI pertanto incide esclusivamente sui soggetti la cui attività professionale consiste nella raccolta, recupero, riciclaggio e trasporto dei rifiuti non interessando l’attività dei medici e degli odontoiatri che possono essere, in quest’ambito, solo produttori di rifiuti speciali.

Ciò considerato nessun adempimento scaturisce dall’entrata in vigore del decreto in oggetto per i medici e gli odontoiatri.

A suffragio di quanto sopra esposto la Federazione Nazionale degli Ordini ha emanato n. 3 circolari che possono essere consultate cliccando i link sottoindicati.

Links & allegati

La comunicazione FNOMCeO n.23 del 25 marzo 2010

La comunicazione FNOMCeO n.33 del 19 aprile 2010

La comunicazione FNOMCeO n.36 del 29 aprile 2010

Ultimo aggiornamento

10 Maggio 2010, 15:38