Certificato anamnestico patenti di guida

Data:
20 Dicembre 2010

Il Ministero della Salute ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove norme del Codice della Strada, con particolare riferimento agli obblighi certificativi dei medici di medicina generale.
Innanzitutto il Ministero ha chiarito che il certificato previsto dal nuovo comma 3 dell’art. 119 del Codice della Strada può essere rilasciato non solo dal medico di medicina generale, ma anche da qualunque medico col quale il paziente abbia un rapporto fiduciario. Si tratta, infatti, di una prestazione libero-professionale per la quale ogni medico è abilitato, purchè, quindi, si basi su un rapporto fiduciario fra medico e paziente.
Inoltre il Ministero chiarisce che al medico non viene richiesta una attestazione riguardante tutti i precedenti morbosi dell’assistito (quindi non è un vero e proprio certificato anamnestico), ma la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell’attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida.
Tale attestazione è necessaria anche quando negativa, cioè quando al medico non risultano precedenti morbosi critici. Infine il Ministero chiarisce che tale attestazione è obbligatoria per il primo rilascio della patente di guida e anche per i rinnovi o revisioni delle patenti professionali e che tale obbligo è in vigore già dal 13 agosto scorso.
Il Ministero ha anche predisposto un fac-simile per la redazione di questo attestato consultabile nella parte sottostante.

Per un esame più approfondito della materia in questione, sono disponibili sia il parere del Ministero che un’apposita comunicazione della FNOMCeO, entrambi consultabili integralmente cliccando le icone di riferimento sotto riportate.

Links & allegati

Il parere ministeriale

La comunicazione della FNOMCeO

Il fac-simile di certificazione

Ultimo aggiornamento

20 Dicembre 2010, 14:48