Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida

Data:
11 Marzo 2011

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 16 febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto 31 gennaio 2011 recante “Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida”.

In particolare si rileva che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale e può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

Sono quindi interessati al provvedimento indicato in parola: i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi sopraccitati (art.1), i medici militari in quiescenza (art.2) e i medici che abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti per motivi diversi dalla quiescenza (art.3).

Di fatto la novità introdotta dal provvedimento è che ogni medico dovrà avere un codice di riconoscimento presso l’ufficio della motorizzazione di riferimento che dovrà essere riportato in calce alle certificazioni, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.

Il provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione (18 marzo 2011).

Pertanto l’art. 6 del provvedimento dispone, con riferimento alla tempistica per la richiesta del codice di identificazione, che i medici militari in quiescenza debbano richiedere il pin a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, i medici non più appartenenti alle strutture debbano richiederlo a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, mentre i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi di cui all’art. 1 a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per un esame più approfondito della materia in questione, è possibile consultare integralmente il decreto cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

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Il decreto

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Ultimo aggiornamento

11 Marzo 2011, 13:24