D.Lgs. 67/11 – LAVORO USURANTE – Medici dipendenti – Accesso al pensionamento anticipato per coloro che abbiano maturato o matureranno i requisiti di “lavoratori usuranti”

Data:
7 Giugno 2011

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.108 dell’11 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n.183”.

Il provvedimento di fatto introduce una nuova disciplina che dispone deroghe alle ordinarie regole sul pensionamento a favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette “attività usuranti”, prevedendo il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità del lavoratori dipendenti.

Dalla predetta norma legislativa si rileva che tra le attività particolarmente usuranti rientri anche il lavoro notturno svolto dai medici dipendenti, ma con particolari limitazioni.

Rientrano nel campo di applicazione di tale deroga solo i medici dipendenti che abbiano il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni. In particolare per ottenere i benefici per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 i medici con almeno 35 anni di contribuzione dovranno aver effettuato almeno 7 anni di lavoro notturno negli ultimi 10 di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti.

Dal 1° gennaio 2018, ferma restando la quota dei 35 anni di contributi, la soglia si innalzerà alla metà della vita lavorativa complessiva. Matura, sempre su richiesta, un anno di anticipo della pensione del medico che ha svolto da 64 a 71 notti nell’anno, due anni di anticipo da 72 a 77 notti l’anno, tre anni oltre le 78 notti. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie la decorrenza del trattamento potrà essere differita con criteri di priorità in base alla maturazione del requisiti.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per l’accesso al beneficio il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione:

a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell’anno di maturazione del requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere 1° gennaio 2012 .

Considerata la complessità e la rilevanza della materia si allega copia del provvedimento al fine di consentirne un esame approfondito.

Links & allegati

Il testo integrale del decreto legislativo

Ultimo aggiornamento

7 Giugno 2011, 15:07