Decreto 26 luglio 2011 – Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo ed il rilascio di patente di guida.

Data:
19 Settembre 2011

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 del 12 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2011 recante “Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida”.

A tal proposito si segnalano di seguito le modifiche di maggior rilievo apportate al decreto 31 gennaio 2011:

a) L’art, 6, comma 3, del decreto 31 gennaio 2011 come modificato dall’art, 4, comma 1, del decreto 26 luglio 2011 prevede che fino alla data del 15 febbraio 2012 i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi (i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alla unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari del!a Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato) possono rilasciare certificati di idoneità psico-fisica necessari al conseguimento della patente di guida secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dell’art.1 del decreto 31 gennaio 2011, che introduce invece l’uso di un codice di riconoscimento che dovrà essere riportato in calce alle certificazioni unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all’indicazione dell’ufficio di appartenenza dello stesso.;
b) L’art. 3 del decreto 31 gennaio 2011 come modificato dall’art.2, comma 1 del decreto 26 luglio 2011, con riferimento al rilascio di certificazione da parte di medici non più appartenenti alle strutture e cioè i medici che abbiano cessato di appartenere ad amministrazioni e corpi anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, chiarisce che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai predetti medici purché abbiano svolto l’attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
c) L’art. 3-bis del decreto 31 gennaio 2011 inserito dall’art. 3, comma 1, del decreto 26 luglio 2011 recante “Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai rinnovi di validità di titoli abilitativi alla guida” dispone che all’atto del rilascio del certificato medico di cui all’art. 331, comma 1, lettera a), del DPR 495/92 il codice di identificazione é apposto alla sinistra del campo “generalità, qualifica, e firma del sanitario” in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a 1 cm di altezza .

Considerata la complessità e la rilevanza della materia si allega copia del provvedimento al fine di consentirne un esame approfondito.

Links & allegati

Il testo integrale del decreto

Avvertenze

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Ultimo aggiornamento

19 Settembre 2011, 13:40