Chiarimenti controversie in materia di responsabilità medica – Mediazione non obbligatoria: Circolare Ministero della Giustizia del 12 novembre 2012.

Data:
30 Novembre 2012

facendo seguito alla Comunicazione della FNOMCeO n.82 del 30 ottobre 2012, inerente l’argomento in oggetto, si rende noto della Circolare del 12 novembre 2012 emanata dal Ministero della Giustizia recante “Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni”.

La Circolare del Ministero della Giustizia chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Questo significa che fino ad allora sussiste l’obbligo della mediazione e gli organismi possono portare a termine le mediazioni iniziate ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/10 (controversie in materia di responsabilità medica).

La Circolare evidenzia che per i procedimenti in corso gli organismi di mediazione debbono avvisare le parti della pronuncia della Corte Costituzionale, spiegando che dal momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale verrà meno l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Pertanto una volta a conoscenza del mutamento della natura della conciliazione (da obbligatoria a facoltativa) le parti potranno decidere se andare avanti o devolvere la controversia al giudice ordinario.
Con riferimento agli organismi di mediazione la Circolare sottolinea che gli stessi dovranno tenere presenti i futuri effetti della pronuncia sulle previsioni di cui al D.M. 180/10 e s.m.i.
In particolare la Circolare rileva che le ripercussioni derivanti dalla non obbligatorietà della mediazione avranno ad oggetto specificatamente:

a) l’art. 7, comma 5, lett. d), del D.M. 180/10 inerente alla previsione per cui, nei casi di obbligatorietà della mediazione, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;;
b) l’art. 16, comma 4, lett. d), in base al quale nelle materie di cui all’art. 5, comma. 1, del D.Lgs. 28/2010 l’importo massimo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti;
c) l’art. 16, comma. 9, ultimo periodo, che, con riguardo alle modalità di corresponsione delle spese di mediazione, precisa che in ogni caso, nelle medesime ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.;

Per un esame più approfondito della questione in oggetto, la Comunicazione della FNOMCeO n.82 del 30 ottobre 2012 e la Circolare Ministero della Giustizia del 12 novembre 2012 possono essere consultate integralmente cliccando le icone di riferimento sotto riportate.

Links & allegati

La Comunicazione della FNOMCeO n.82 del 30 ottobre 2012

La Circolare Ministero della Giustizia del 12 novembre 2012

Ultimo aggiornamento

30 Novembre 2012, 13:58