Corte Costituzionale – Sentenza n.33/2013 – Anche i medici possono maturare la pensione a 70 anni

Data:
26 Marzo 2013

Si rende noto per opportuna conoscenza della Sentenza della Corte Costituzionale n.33 del 2013, che ha sancito che per maturare il diritto alla pensione i medici possano restare in servizio sino a settanta anni.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) – nel testo di essi quale vigente fino all’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 4 novembre 2010, n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Tale sentenza si fonda sulla necessità di tutela del bene primario del conseguimento del diritto alla pensione con riferimento a coloro che non abbiano raggiunto la contribuzione minima per il suo conseguimento.

In conclusione, infatti, si evidenzia che in un passaggio della sentenza si precisa che “la giurisprudenza di questa Corte è stata costante nel ribadire che il bene costituzionalmente protetto è solo quello che tutela il conseguimento del minimo pensionistico, mentre non gode di analoga protezione l’incremento del trattamento di quiescenza (ordinanza n. 57 del 1992) o il raggiungimento del massimo (ex plurimis, sentenza n. 227 del 1997 ed ordinanza n. 195 del 2000)”.

Considerata la rilevanza della sentenza in oggetto ed al fine di consentirne un esame più approfondito, la stessa può essere consultata integralmente cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

Links & allegati

La sentenza n.33/2013

Ultimo aggiornamento

26 Marzo 2013, 15:32