Trasmissione telematica all’INPS del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi

Data:
27 Febbraio 2015

L’art.1, comma 303, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall’evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica online secondo le specifiche tecniche e le procedure già stabilite dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia dei lavoratori. In caso di violazione di tale obbligo si applica una sanzione pecuniaria di importo variabile tra 100 e 300 euro (articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).
A tal proposito si allega alla presente new un’appposita nota della FNOMCeO che porta a conoscenza della Circolare dell’INPS n.33 del 13 febbraio 2015 recante “Trasmissione telematica all’INPS del certificato di accertamento del decesso da parte dei medici necroscopi. Attuazione della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)”.

Al fine di chiarire il campo di applicazione della disposizione citata in premessa si rileva che l’art.4 del D.P.R. 285/90 recante “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” prevede che “le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull’ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull’espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 365 del codice penale.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 141.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 1 O, e comunque non dopo le trenta ore”.

Nella prassi quindi i medici necroscopi sono nominati dalle Aziende sanitarie locali, eccetto che negli ospedali, dove le relative funzioni sono direttamente attribuite al direttore sanitario che di norma le delega ad altri medici ospedalieri.

Per un adeguato approfondimento si riporta nel link sottostante il testo integrale della nota della FNOMCeO comprensiva della circolare INPS sopra menzionata.

Links & allegati

La circolare della FNOMCeO con annessa circolare INPS

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2015, 12:22