ECM – Obbligo formativo triennio 2017-2019 – Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016

Data:
13 Gennaio 2017

A prosecuzione delle precedenti notizie in materia di ECM pubblicate su questo sito ed in ragione delle numerose richieste di chiarimento in materia che pervengono giornalmente presso gli uffici dell’Ordine, si ritiene opportuno riepilogare le direttive che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha emanato e le indicazioni della stessa in ordine ai crediti formativi ECM per il triennio 2017-2019.

La predetta Commissione nel corso della riunione del 4 novembre 2016 ha deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 (visualizzabile cliccando il primo link sottoriportato) ed ha approvato la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini ed alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier (visualizzabile cliccando il secondo link sottoriportato).

La medesima Commissione, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha inoltre approvato la nuova delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che sostituisce la precedente regolamentazione (visualizzabile cliccando il terzo link sottoriportato) e ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Con riferimento alla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM l’art. 1 recante “Obbligo formativo triennio 2017-2019” prevede che:

1. l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni;
2. i professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014);
3. i professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017 -2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti”.

Si rileva inoltre che all’art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) si prevede che il professionista sanitario possa richiedere al proprio Ordine provinciale l’attestato di partecipazione al programma ECM, contenente il numero di crediti conseguiti e il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Per un adeguato approfondimento si riportano nei link sottostanti i testi integrali dei provvedimenti richiamati nella notizia.

Approfondimenti
  •  Consulta l’apposita sezione ECM di questo sito
    Links & allegati

    Nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019

    Implementazione del Dossier Formativo

    Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM

  • Ultimo aggiornamento

    13 Gennaio 2017, 12:51