Rimborso tassa iscrizione: la posizione della FNOMCeO

Data:
15 Gennaio 2016

Sono pervenute, da parte di molti iscritti, richieste di chiarimento in merito alla questione circa l’applicabilità o meno ai medici del principio contenuto nella recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7776 del 16/04/2015 – sezione lavoro), con la quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso della tassa annuale di iscrizione all’Albo speciale nei confronti di un avvocato dipendente pubblico.

Trattandosi di un argomento di interesse generale si è ritenuto opportuno estendere la materia a tutti gli iscritti interessati, specificando che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha espresso il seguente parere.

La Corte di Cassazione, a seguito di un contenzioso fra l’INPS e un suo dipendente che svolgeva l’attività di avvocato e aveva avanzato all’Amministrazione richiesta di rimborso della tassa di iscrizione nell’elenco speciale, annesso all’Albo di appartenenza e riguardante gli avvocati dipendenti di Enti Pubblici, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesimo in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 del Codice Civile, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari”.

Non vi è dubbio che questa sentenza sia da riferirsi al caso di specie e sia da ritenersi vincolante solo nei confronti dei soggetti parti in causa, viste le peculiarità, proprie del contratto di mandato, connesse alla natura del contratto di lavoro che lega l’avvocato all’Ente datore di lavoro e all’esistenza di uno specifico elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati, riservato proprio ai legali che esercitano nell’interesse esclusivo di un Ente Pubblico.

Tale elenco speciale è inesistente per le professioni sanitarie e, in particolare per i medici. Tale ragione induce la FNOMCeO, al momento, a protendere per l’inapplicabilità, sic et simpliciter, del principio contenuto nella sentenza ai professionisti sanitari, seppure dipendenti pubblici in regime di esclusività. Di fatto, allo stato attuale, la sentenza ha valore solo per la professione di avvocato e non è estensibile alle professioni sanitarie proprio per l’assenza di elenchi speciali annessi ai rispettivi albi delle professioni sanitarie.

Per un adeguato approfondimento si riporta nel link sottostante il testo integrale dell’apposita comunicazione FNOMCeO n.39/2015

Links & allegati

La comunicazione FNOMCeO n.39/2015

Ultimo aggiornamento

15 Gennaio 2016, 13:45