730 precompilato, trasmissione dati obbligatori entro il 31 gennaio 2016. Procedure per medici e odontoiatri

Data:
23 Dicembre 2015

730 precompilato, trasmissione dati obbligatori entro il 31 gennaio 2016. Procedure per medici e odontoiatri

Termine ultimo per l’invio 31 gennaio 2016
Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sulle spese sanitarie
Accreditamento presso il portale sistema TS

La FNOMCeO comunica che è fissato per il 31 gennaio 2016 il termine ultimo per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In precedenza sul sito istituzionale era stata infatti indicata la data del 15 gennaio 2016.
Come previsto dall’articolo 3 comma 3 del D.Lgs 175/2014, le strutture sanitarie e gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le spese sanitarie sostenute dai cittadini ai fini del 730 precompilato (leggi le prestazioni da comunicare), secondo le modalità definite dal decreto 31 luglio 2015 del MEF e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La procedura telematica prevede tre passaggi: i soggetti che erogano servizi sanitari inviano al sistema tessera sanitaria i dati delle prestazioni erogate o dei prodotti acquistati, spesa sostenuta e dati utente. Successivamente l’Agenzia delle Entrate invia al Mef i codici fiscali dei contribuenti a cui formulerà la dichiarazione precompilata; infine il Ministero renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata.

CREDENZIALI DI ACCESSO – Rispetto alle procedure in capo ai Medici e Odontoiatri per adempiere alla trasmissione telematica dei dati di spesa, l’iscritto deve, per prima cosa, ottenere le credenziali di accesso al sistema Tessera Sanitaria.

Categorie di medici interessati:

1. Medici e Odontoiatri già in possesso delle credenziali del Sistema TS

Hanno già le credenziali, quindi possono accedere al portale TS. Possono scegliere se trasmettere direttamente i dati richiesti oppure possono delegare il proprio Commercialista alla trasmissione. Nessun adempimento è posto a carico degli Ordini provinciali.

2. Medici e Odontoiatri che hanno attivato la PEC

Possono accreditarsi accedendo al portale www.sistemats.it . Una volta ottenute le credenziali, possono delegare il Commercialista accedendo al portale TS, oppure possono trasmettere direttamente i richiesti. Anche in questo caso nessun adempimento è posto a carico degli Ordini provinciali.

3. Medici e Odontoiatri che non hanno attivato la PEC e non hanno le credenziali TS

Per questi professionisti il rilascio delle credenziali dovrà essere effettuato presso la sede provinciale degli Ordini con un sistema semplificato simile a quello già in essere per il rilascio ai fini della certificazione telematica di malattia.

SANZIONI – In caso di mancata trasmissione dei dati è prevista una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione non inviata, con un tetto massimo di 50mila euro. In caso di errori, la sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata entro 5 giorni dalla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate, entro i 5 successivi alla segnalazione. L’entità della sanzione non è commisurata all’importo indicato sul documento.

OPPOSIZIONE – A partire dal 1° gennaio 2016, l’assistito potrà chiedere al medico di non trasmettere online i dati di una certa prestazione al momento dell’erogazione della stessa; potrà cancellare alcune spese 2015 accedendo da febbraio al portale del Sistema Tessera Sanitaria, oppure richiedere all’Agenzia delle entrate per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016 la cancellazione dal Sistema delle spese per una o più tipologie. Per le spese cancellate nulla si potrà dedurre.

Links & allegati

Comunicazione FNOMCeO n.79 del 01/12/2015

Comunicazione FNOMCeO n.90 del 22/12/2015

Comunicazione FNOMCeO n.1 del 08/01/2016

Progetto Tessera Sanitaria – 730 precompilato – Manuale operativo

Decreto MEF del 31/07/2015

Ultimo aggiornamento

23 Dicembre 2015, 13:11