Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco come medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti

Data:
8 Aprile 2015

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 2015 è stato pubblicato il decreto 14 novembre 2014 recante “Revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti”.

Il predetto decreto è stato emanato in considerazione del fatto che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013.

Nella fattispecie l’art. 1 del provvedimento prevede che:

1. è indetta la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell’elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;
2. Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012.

Si rileva che l’art. 3 dispone che la domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all’imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all’art.1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante invio da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dgprev@sanita.postacert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Ufficio 03 – Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3 luglio 2015).

L’art. 4, comma 1, del decreto stabilisce invece che “alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l’idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute”.

Per un esame più approfondito della questione in oggetto, il Decreto in parola può essere consultato integralmente cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

Links & allegati

il decreto 14 novembre 2014

Ultimo aggiornamento

8 Aprile 2015, 09:02