IRAP: nuova sentenza Corte di Cassazione

Data:
24 Ottobre 2013

IRAP: nuova sentenza Corte di Cassazione

Comunicazione n.90
IRAP: nuova sentenza Corte di Cassazione

Si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile – con sentenza n. 23113/13 (AII. n. 1), intervenendo in materia di IRAP, ha rilevato che “per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di IRAP, presupposto per l’applicazione dell’imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (Cass. 26161/2011)”.

La Corte Suprema di Cassazione ha quindi sancito che “la CTR non ha fatto corretto uso di tale principio, in quanto ha dedotto l’esistenza dell’autonoma organizzazione solo dall’entità del reddito conseguito (che di per sè non è indice di assoggettamento ad IRAP) e dall’auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione (in particolare: compensi a terzi solo per Euro 620,00, a fronte del reddito di Euro 116.546,00)”.
Per le suddette motivazioni la Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso di un medico chirurgo contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva invece confermato la fondatezza dell’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate di Milano aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 10.896,00, a titolo di IRAP relativo all’anno 2002.

In conclusione si rileva inoltre che il disegno di legge n. 1058 recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,trasparente e orientato alla crescita”, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 25 settembre 2013, prevede all’art. 11, comma 2, che “nell’ambito dell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

Per un esame più approfondito della questione in oggetto, può essere consultato il testo integrale della comunicazione FNOMCeO cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

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La Comunicazione FNOMCEO n.90

Ultimo aggiornamento

24 Ottobre 2013, 15:05