Applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze rivolte agli Ordini tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e similari

Data:
12 Marzo 2013

L’imposta di bollo è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 “Disciplina imposta di Bollo” e successive modifiche e integrazioni.
L’art. 3, co. 1, del suddetto D.P.R. prevede che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili devono essere soggetti ad imposto di bollo di euro 14,62.
Con parere del 5 settembre 2012, il Ministero dell’Economia ha precisato a chiare lettere, eliminando ogni possibile residuale dubbio, che “in assenza di una puntuale norma di esenzione, le istanze formulate ad un ente pubblico, quale è l’Ordine professionale, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono da assoggettare all’imposta di bollo, secondo le prescrizioni contenute nel richiamato art. 3”.
Pertanto, anche per quanto riguarda il nostro Ordine professionale tutte le istanze presentate per ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo, quali ad esempio le domande di iscrizione agli albi professionali, di trasferimento di iscrizione, di cancellazione dagli albi professionali, di iscrizione in elenchi afferenti agli albi stessi, ovvero il rilascio di certificati di iscrizione, di estratti, e/o copie di provvedimenti adottati dall’Amministrazione, verranno assoggettate all’imposta di bollo.

Certificati di iscrizione agli albi professionali

Sul punto si precisa che, ferme restando le disposizioni sulla decertificazione che hanno validità nell’ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi da una parte e l’utenza dall’altra parte, in virtù della quale quest’ultima potrà avvalersi dell’autocertificazione sullo status di iscritto ad un albo professionale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche (Legge n.183/2011), agli enti di diritto privato invece dovranno continuare ad essere presentati i certificati di iscrizione che, chiaramente, saranno rilasciati dalla nostra Amministrazione in bollo, previa istanza anche questa con l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Esenzione dal bollo

Nel richiedere il certificato di iscrizione gli iscritti agli albi professionali, se dovessero ritenere di avere diritto all’esenzione dall’imposta di bollo, dovranno obbligatoriamente dichiararne l’uso e la norma che li esenta dall’assolvimento dell’imposta stessa sulla suddetta certificazione. In questo caso, la norma che esenta dal pagamento dell’imposta di bollo sarà riportata sul certificato senza incorrere nella violazione della normativa in materia di privacy in quanto l’annotazione sull’esenzione consegue direttamente da un obbligo di legge.
L’Amministrazione non rilascerà certificati in carta libera qualora non venga citata nell’istanza la norma che esenta la certificazione dall’imposta.
I casi con riferimento ai quali i certificati potranno essere rilasciati in esenzione dal bollo sono tassativamente elencati nella tabella all. b del D.P.R. n.642/72 o in altre norme speciali.
Si fa presente che l’ottemperanza sull’imposta di bollo prevista dal D.P.R. n.642/72 configura un preciso obbligo giuridico tale che sono state altresì previste sanzioni amministrative a carico dei funzionari e dei dipendenti pubblici che si renderanno inadempienti per il mancato rispetto delle norme che lo prevedono.

Certificati rilasciati in modalità online

La normativa in questione trova applicazione anche alle certificazioni rilasciate in modalità online. In questo caso, ai fini del rilascio del certificato, si adotterà la modalità del pagamento dell’imposta in modo virtuale (cioè senza apposizione materiale del contrassegno telematico). Allo stato attuale il nostro Ordine ha sospeso il servizio di rilascio dei certificati di iscrizione on-line proprio al fine di aggiornare, rendendoli operativi, i contenuti della sezione del sito in conformità con le suddette disposizioni normative.

Per un esame più approfondito della questione in oggetto, la normativa in materia e le varie circolari e comunicazioni, possono essere consultate integralmente cliccando le icone di riferimento sotto riportate.

Links & allegati

D.P.R. 642/1972

D.P.R. 445/2000

Legge 183/2011

Parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 05.09.2012

Comunicazione FNOMCeO n.5 del 25 gennaio 2013

Ultimo aggiornamento

12 Marzo 2013, 08:25