Indice Nazionale dei possessori di PEC (imprese e professionisti)

Data:
18 Gennaio 2013

Nella Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2012, n. 221 concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Il provvedimento indicato in oggetto è stato oggetto di numerose modifiche durante l’iter parlamentare ed ha visto l’accoglimento da parte della Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica di gran parte delle proposte emendative predisposte dalla FNOMCeO. La legge n. 221/12 contiene infatti disposizioni di particolare rilievo per la categoria professionale medica e per gli stessi Ordini provinciali sulle quali ci si sofferma di seguito.

Considerata la rilevanza delle disposizioni introdotte dal legge n. 221 ed al fine di consentire un esame approfondito della materia, si allega nella parte sottostante la Comunicazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri n.101 del 21 dicembre 2012, contenente una breve sintesi delle norme che si considerano di maggior rilevanza.
La predetta comunicazione FNOMCeO 101/2012 può essere consultata integralmente cliccando l’icona di riferimento sotto riportata.

Disposizioni di particolare rilievo per la categoria professionale medica e per gli stessi Ordini provinciali

L’art. 5 recante “Posta elettronica certificata – indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti” prevede che “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2.L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. L’accesso all’INT-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L’indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma 3. 4. II Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento. 5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi”

Links & allegati

La Comunicazione della FNOMCeO n.101 del 21 dicembre 2012

Ultimo aggiornamento

18 Gennaio 2013, 11:24