Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Proroga autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi

Data:
28 Maggio 2012

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.111 del 14 maggio 2012 è stato pubblicato il decreto-legge 12 maggio 2012, n.57 recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle “microimprese”.
Il decreto-legge è stato emanato anche al fine di evitare che, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie.
L’art. 1, comma 2, del decreto-legge 57/12 interviene, quindi, modificando l’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08, prevedendo di fatto la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sino e non oltre il 31 dicembre 2012. Qualora invece venisse pubblicato il Decreto contenente le nuove procedure strandardizzate di valutazione semplificata dei rischi, la proroga della validità dell’autocertificazione scadrà dopo tre mesi.

Pertanto anche se a livello burocratico è sufficiente tale documento per assolvere alla norma, occorre comunque compilare il documento di valutazione dei rischi. A tal proposito, e fino alla emanazione delle procedure standardizzate per la nuova valutazione semplificata dei rischi, il documento autocertificativo è da ritenersi sempre valido, purchè integrato con le valutazioni dello stress lavoro correlato e delle radiazioni ottitiche artificiali (ROA), divenute obbligatorie in tempi successivi.

Anche secondo la Cassazione Penale, Sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011, autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non significa che il Datore di Lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi, ma che una volta effettuata tale valutazione il Datore di Lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento di sintesi.

Si evidenzia infine che, fermo restando che la “autocertificazione” è strumento legalmente idoneo a sostituire il documento sulla valutazione del rischio, la semplice compilazione dell’autocertificazione non è strumento sufficiente per adempiere ai dettati di legge.

Infatti in caso di verifica effettuata per controlli di routine, ma ancora di più per controlli effettuati per specifiche motivazioni (infortunio in ambiente di lavoro, denuncia e quant’altro) al redattore dell’autocertificazione saranno richiesti i dati documentali su cui ha basato le valutazioni dichiarate in “autocertificazione”. La mancanza di questi dati potrebbe generare sanzioni a carico del datore di lavoro.

Si allega comunque un facsimile di autocertificazioni (predisposto dalla FNOMCeO) dell’effettuazione della valutazione dei rischi ai fini di un eventuale uso da parte di titolari di studi medici e odontoiatrici.

Links & allegati

Il facsimile di autercificazione predisposto dalla FNOMCeO

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2012, 11:34