IRAP Medici di Medicina Generale – Sentenza n.11533 della Cassazione Sezione Civile

Data:
23 Giugno 2010

A prosecuzione della notizia messa in linea giovedì 10 giugno 2010, inerente la materia in tema di IRAP, per i medici di medicina generale, si rende noto che la Cassazione Sezione Civile con sentenza n.11533 del 12 maggio 2010, si è espressa sulla fattispecie indicata in oggetto.
In particolare il Collegio giudicante ha ritenuto che debba essere affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di IRAP per i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, la disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n.270, rientra nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, attesa l’obbligatorietà di tale disponibilità ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, e, pertanto, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo del tributo”.

A tal proposito la Federazione Nazionale degli Ordini ha diramato un’apposita comunicazione che, per un esame più approfondito della questione in oggetto, può essere consultata, insieme alla sentenza della Cassazione Sezione Civile n.11533 sopra menzionata, cliccando l’icona di riferimento sotto riporatata.

Links & allegati

La Comunicazione della FNOMCeO e la sentenza n.11533

Ultimo aggiornamento

23 Giugno 2010, 09:21