D.Lgs. 106/09: Sorveglianza sanitaria – titoli e requisiti del medico competente e relativi obblighi

Data:
25 Settembre 2009

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 5 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n.142/L – è stato pubblicato il decreto legislativo n.106/09 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
L’art. 24 del decreto legislativo indicato in oggetto apporta modifiche all’art. 38 del D.Lgs. 81/08 che reca norme in materia di sorveglianza sanitaria e specificatamente prevede i titoli e i requisiti del medico competente.
Nella fattispecie l’art 24 dispone che possono svolgere le funzioni di medico competente anche i “sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza” che abbiano svolto l’attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
L’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 106/08 integra l’art. 18, comma l , lett. g), del D.Lgs. 81/08, prevedendo che spetta al datore di lavoro il compito di porre il medico competente in condizione di svolgere correttamente il proprio ruolo, innanzitutto inviando i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria.
Infine l’art. 25 del d.Lgs. 106/09 modifica l’art. 40 del D.Lgs. 81/08, disponendo che entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni per via telematica ai servizi competenti per territorio, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
Si prevede che gli obblighi di redazione e trasmissione di tali dati decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto.

Links & allegati

Il decreto legislativo – parte 1°

Il decreto legislativo – parte 2°

Il decreto legislativo – parte 3°

Ultimo aggiornamento

25 Settembre 2009, 13:31