Delibera Consiglio di Amministrazione ENPAM n. 46/2009 – Contribuzione alla “Quota B” per i pensionati del Fondo Generale

Data:
19 Agosto 2009

Come noto, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale dell’ENPAM, i pensionati che producono reddito professionale successivamente al compimento del 65° anno di età possono conservare, su richiesta, l’iscrizione al Fondo. La misura del contributo previdenziale dovuto su tale reddito è fissata, in via opzionale, al 2% ovvero al 12,50% e la relativa istanza deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno.

Nel corso del mese di luglio 2009 l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione volta a contrastare l’evasione contributiva nei confronti della Gestione Separata, ha inviato numerosi avvisi di accertamento a pensionati del Fondo Generale che, pur continuando a svolgere attività professionale, non hanno optato per il pagamento del relativo contributo presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza generale entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM.

Pertanto, con delibera n.46 del 24 luglio u.s., il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM ha riconosciuto ai pensionati del Fondo Generale titolari di reddito imponibile presso la “Quota B” la facoltà di presentare, fino al 31 dicembre 2009, l’istanza di conservazione dell’iscrizione al Fondo e la relativa opzione per l’aliquota contributiva (12,50% o 2%) con riferimento ai compensi per i quali non siano decorsi i termini prescrizionali di legge.

Tale provvedimento intende offrire l’opportunità di corrispondere i contributi previdenziali a favore della Gestione presso la quale si è già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

In tal modo, unitamente ai vantaggi di natura fiscale derivanti dall’integrale deducibilità dei contributi previdenziali, l’ENPAM si propone di evitare dispersioni contributive, grazie alla valorizzazione delle ulteriori somme versate mediante l’istituto del supplemento di pensione.

I soggetti che si avvarranno di tale possibilità, difatti, beneficeranno di un supplemento del trattamento pensionistico ordinario che l’Ente liquiderà d’ufficio ogni triennio sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

Conformemente alle disposizioni contenute nel provvedimento in parola, pertanto, i pensionati del Fondo Generale che hanno prodotto per gli anni 2004 – 2008 reddito professionale per lo svolgimento di attività medica o odontoiatrica o comunque attribuita in virtù delle particolari competenze professionali, potranno dichiarare le relative somme utilizzando il modello (DICH. P).

I contributi, secondo quanto espressamente disposto dalla delibera 46/2009, saranno maggiorati della mera rivalutazione monetaria. Qualora l’importo complessivamente dovuto sia superiore a euro 1.000,00, la relativa riscossione potrà essere effettuata, a scelta dell’iscritto, in 12 rate bimestrali, in 2 rate semestrali od in unica soluzione.

Links & allegati

La delibera n.46/2009

L’apposito modello predisposto – DICH P

Ultimo aggiornamento

19 Agosto 2009, 08:00