INAIL: Modalità e tempi per la comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – SCADENZA 16 MAGGIO 2009

Data:
30 Aprile 2009

Studi medici ed odontoiatrici con dipendenti – Comunicazione del nominativo del RSL all’INAIL entro il 16 maggio 2009

L’art. 18 comma 1 lettera a) del Decreto n.81/2008 prescrive l’obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Con la Circolare n.11 del 12 marzo 2009 l’INAIL indica le modalità di comunicazione stabilendo, tra l’altro, che in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per l’anno 2009 sia fissata al 16 maggio 2009. Pertanto il datore di lavoro di uno studio medico o odontoiatrico con dipendenti dovrà provvedere a comunicare il nominato del RLS riferito all’anno 2008 entro la predetta data.

A tal proposito, l’INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto,procedura on line accessibile dal sito dell’Istituto attraverso PUNTO CLIENTE.

Come già rappresentato in altre occasioni, il D.Lgs. n.81/2008 praticamente impone la presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a tutte le aziende, anche quelle con un solo lavoratore presente.

Qualora i lavoratori non provvedono alla nomina o designazione del RLS le funzioni vengono svolte dal Rappresentante “territoriale” previsto dall’art. 48; per ottenere questo “premio” il datore di lavoro è costretto a iscrivere l’azienda al fondo di solidarietà e versare annualmente una somma pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

Si ricorda che la mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa di 500,00 euro, ai sensi dell’art. 55 comma 4 lettera o), stranamente manca invece la sanzione per la mancata “partecipazione” al Fondo di solidarietà.

Links & allegati

la Circolare INAIL n.11 del 12 marzo 2009

la Comunicazione FNOMCeO n.9 del 27 aprile 2009

Ultimo aggiornamento

30 Aprile 2009, 11:30