Legge n.247/2007 – Riscatti degli studi universitari ai fini previdenziali – Nessun riflesso sull’ENPAM
Data:
19 Marzo 2008
Legge n.247/2007 – Riscatti degli studi universitari ai fini previdenziali - Nessun riflesso sull'ENPAM
A seguito dell’ampia diffusione data dagli organi di stampa e di informazione alle novità introdotte dall’art.77, lettera a) della Legge n.247/2007 in tema di riscatto degli anni di studio universitari ed in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute in tal senso da parte degli iscritti, si precisa quanto segue.
Le disposizioni recate dalla sopracitata norma, concernenti in particolare la possibilità di versare gli oneri da riscatto in forma rateale senza interessi, non sono applicabili agli iscritti ai Fondi gestiti dall’ ENPAM.
La nuova disciplina, infatti, si inserisce nel contesto normativo tracciato dal D.Lgs. n.184/1997 che regola le modalità di accesso alla ricongiunzione, al riscatto ed alla prosecuzione volontaria ai fini pensionistici esclusivamente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alle gestioni speciali del fondo stesso (gestito dall’INPS) nonché per gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’ENPAM, in qualità di ente previdenziale privatizzato, non rientra tra i destinatari della legge e, pertanto, ai medici e agli odontoiatri iscritti alla Fondazione continuano ad applicarsi le disposizioni dei vigenti regolamenti di previdenza.
Ultimo aggiornamento
19 Marzo 2008, 15:22