Aspetti previdenziali della maternità fuori dal lavoro

Data:
2 Dicembre 2005

La Corte dei conti del Piemonte con la sentenza 133 del 26 aprile 2005 ha stabilito che l’INPDAP deve riconoscere l’accredito dei contributi per maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro anche alle madri pensionate, in quanto il diritto spetta indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento da riconoscere; infatti la disposizione contenuta nell’articolo 25 comma 2 del D.Lgs. 151/2001, per effetto dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 14 del D.Lgs. 503/1992, prevede come sola condizione che il soggetto possa far valere all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Ricordiamo che in base al comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo numero 564 del 16 settembre 1996, che amplia quanto già in parte previsto al punto i) e l) dall’articolo 3 della legge numero 421 del 23 ottobre 1992, è previsto che, a far data dal 1 gennaio 1994, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, siano riconosciuti figurativamente purchè si possano far valere almeno cinque anni di contribuzione effettiva, mentre i periodi di assenza facoltativa dal lavoro, come previsti dall’articolo 7 della legge 1204/71, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, a condizione che chi li richiede possa far valere, complessivamente, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva in costanza di attività lavorativa.
Inoltre in base alla legge Dini di riforma delle pensioni (legge 335/95) a prescindere dell’assenza o meno dal lavoro, al verificarsi dell’evento maternità, alle lavoratrici (dipendenti pubbliche o private), cui verrà applicato il sistema contributivo nel calcolo della futura pensione, viene riconosciuto un anticipo di età, rispetto al requisito di accesso alla pensione, di 4 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, l’opzione per la determinazione del trattamento con l’applicazione del moltiplicatore di età, relativo all’età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.
Il trattamento previdenziale è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari.

Ultimo aggiornamento

2 Dicembre 2005, 09:58