I farmaci scaduti

Data:
22 Febbraio 2005

Sono pervenute, da parte di molti iscritti, richieste in merito alla recente problematica relativa alla conservazione dei farmaci ed in particolare alla loro scadenza.

Trattandosi di un argomento di interesse generale si è ritenuto opportuno estendere la materia a tutti gli iscritti.

Recenti ispezioni in ambulatori medici col ritrovamento di farmaci scaduti e conseguente denuncia penale, ripropongono la problematica e soprattutto una segnalazione ai medici per una maggior attenzione nella conservazione, nei loro studi, dei farmaci, ivi compresi i campioni dei medicinali.

Va ricordato che l’articolo 173 del Testo unico delle leggi sanitarie ha stabilito che le specialità medicinali per le quali è scaduto il termine di validità sono considerate guaste e imperfette. Inoltre il codice penale all’articolo 443 riguardante il commercio o la somministrazione di medicinali guasti prevede che chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila, mentre all’articolo 452 si prevede una riduzione di pena per i delitti contro la salute pubblica, quando il fatto sia commesso per colpa.

Anche se la legge parla di “somministrazione” (tralasciamo il commercio perché per legge il medico non può vendere farmaci) è tuttavia bene evitare di detenere medicinali scaduti compresi gli stessi campioni dati i informatori al fine di far conoscere le caratteristiche del medicamento e la relativa preparazione nella sua veste prescrittiva.
Pertanto conviene fare periodiche cernite e separare i farmaci in scadenza mettendoli in contenitori con la chiara scritta – farmaci scaduti o in scadenza da smaltire – e, periodicamente, portarli negli appositi raccoglitori che in genere sono anche posti nelle farmacie.

Inoltre va posta attenzione anche al modo di conservazione, se cioè va conservato in cella frigorifera.

Da ultimo, ricordiamo che la VI° Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 951 del 28 novembre 1992, ha ripristinato il testo integrale del decreto ministeriale 25 maggio 1989 e dei suoi allegati. In base a tale norma i farmaci scaduti sono rifiuti assimilabili a quelli urbani, per cui la legge (allegato 2 del decreto ministeriale del 25 maggio 1989) impone lo smaltimento tramite termodistruzione.

Possono quindi essere conferiti agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, previa raccolta differenziata. Non vanno effettuati gli adempimenti richiesti per i rifiuti speciali, quali l’annotazione sul registro di carico e scarico e la denuncia annuale per il catasto rifiuti.

Ultimo aggiornamento

22 Febbraio 2005, 08:03