Medici Ospedalieri: TFR con retribuzione

Data:
21 Febbraio 2005

Medici Ospedalieri: TFR con retribuzione

Medici Ospedalieri: TFR con retribuzione

Medici Ospedalieri: TFR con retribuzione

La legge 335/1995 di riforma del sistema previdenziale prevedeva per i medici pubblici dipendenti l’abolizione dell’indennità premio di servizio (IPS) e la sua sostituzione con trattamento di fine rapporto (TFR).

Ricordiamo che il premio di servizio è una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica in parte pagata dal lavoratore, mentre il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro. Entrambe avevano lo scopo di garantire, specialmente in passato quando i calcoli della pensione venivano fatti a mesi di distanza dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un sostegno economico nel lasso di tempo tra l’ultimo stipendio e il primo rateo della pensione.

Tutti i medici pubblici dipendenti iscritti alla gestione ex INADEL, confluita nell’INPDAP, già assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 sono destinatari e continuano ad esserlo dell’indennità premio di servizio (IPS o TFR). L’applicazione del TFR come prevista per il settore privato, trova applicazione solo per i medici assunti nel SSN con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 e con contratto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000.

Tuttavia a questi medici, in modo del tutto illegittimo, continuano ad essere effettuate le trattenute contributive (2,5 per cento sull’80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione), anche se per legge il contributo ai fini del TFR dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro. Lo prevede la circolare INPDAP del 1 agosto 2002 numero 30: per assicurare l’uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti con IPS e TFR, il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale con TFR sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al TFR (o IPS) ha e mantiene a suo carico per questa prestazione. Lo stipendio lordo così diminuito viene poi figurativamente incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e del TFR.

Tuttavia le prestazioni sono ben differenti e soprattutto negli anni il TFR è maggiormente penalizzante (tra l’altro non è calcolato sull’intera retribuzione annua, bensì solo sulle voci fisse e continuative della busta paga) e, inoltre, non è previsto lo sgravio fiscale dall’imponibile dell’abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di fine servizio e delle somme in relazione ai contributi versati per l’indennità premio di servizio e cioè di 40,98 per cento.

Trattamento di Fine Rapporto

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l’INPS. Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto). Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall’1,5 % fisso più il 75 % dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Dalle somme accantonate, figurativamente dall’INPDAP, viene scomputata annualmente l’imposta sostitutiva nella misura dell’11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

Indennità premio di Servizio

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell’80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall’imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

Ultimo aggiornamento

21 Febbraio 2005, 08:26