Chiarimenti del Ministero della Salute sull’obbligatorietà del programma ECM

Data:
3 Febbraio 2005

L’ECM È OBBLIGATORIA PER TUTTI.
SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE NELLA SEZIONE DEDICATA ALL’ECM È STATA PUBBLICATA UNA NOTA CHE FA DEFINITIVAMENTE CHIAREZZA SU CHI DEVE FARE L’ECM.

Le perplessità sulla obbligatorietà dell’ECM per i liberi professionisti sono derivate da alcune considerazioni contenute in una sentenza del TAR del Lazio (sentenza n.14062/2004 del 18 novembre 2004) la quale ha osservato, fra l’altro, che “L’ECM s’appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d’accreditamento, tant’è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all’aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all’apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l’ECM rappresenta un onere, non già un obbligo”.

Al riguardo il Ministero ha provveduto a far chiarezza sulla questione pubblicando sul proprio sito web, nella sezione dedicata all’ECM, una apposita nota che fa definitivamente chiarezza su chi deve svolgere il programma nazionale per la formazione degli operatori sanitari (l’ECM).

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Il testo della nota

Ultimo aggiornamento

3 Febbraio 2005, 09:16