Continuità assistenziale: il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

Data:
26 Gennaio 2005

Continuità assistenziale: il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale



Continuità assistenziale: cosa cambierà nel prossimo futuro
Dal primo accordo aziendale al nuovo accordo collettivo nazionale
A cura del Dott. Stefano Leonardi

Facciamo adesso un salto per un’anteprima molto sommaria del nuovo accordo collettivo nazionale, siglato in modo definitivo il 20 gennaio scorso tra la SISAC e le organizzazione sindacali firmatarie, del quale ci proponiamo di scrivere più dettagliatamente in seguito. “La nuova convenzione, rappresenta una tappa importante della rivalutazione di tutta la medicina generale nella sanità territoriale ed è fondamentale che a livello regionale si colgano tutte le opportunità che la convenzione nazionale offre” ha dichiarato Mario Falconi, segretario nazionale generale della FIMMG. Secondo Nunzio Romeo, segretario organizzativo nazionale della FIMMG, “è la convenzione delle opportunità, occorrerà che in sede regionale ed aziendale vengano sfruttate tutte per produrre benefici a tutte le categorie interessate”.
Ed in effetti, soprattutto per la continuità assistenziale, il nuovo accordo nazionale presenta molte novità e bisognerà studiarlo con molta attenzione per comprendere bene i meccanismi intrinseci che lo animano e lo rendono interessante. Cominciando dall’aspetto economico, caro a tutti, si registra come i compensi che contribuivano a costituire l’onorario professionale sono stati ristrutturati in modo da eliminare gli automatismi, compresi scatti di anzianità e compenso aggiuntivo.

La quota oraria lorda del medico di continuità assistenziale, che per gli effetti del contratto precedente, per un complesso sistema di riequilibri economici difficile da spiegare in poche righe, è stata calcolata in € 18.10, subirà un aumento complessivo di € 2.74 distribuiti dal 2004 al 2006. Nel 2004 sarà pari €19,91, € 20,40 nel 2005 ed € 20.84 nel 2006. Per un turno di 12 ore di lavoro, a partire dal primo gennaio 2006, il compenso lordo del medico di continuità assistenziale dovrebbe essere, centesimo più o meno, intorno a € 250,08. Ci si può aspettare, quindi, un compenso lordo mensile, relativo a 104 ore di servizio, pari a € 2167,36. A questa cifra andrà aggiunto il rimborso chilometrico pari ad un litro di benzina verde per ora di servizio ed eventuali quote derivanti da accordi o progetti regionali che vengono fatti salvi dalla nuova convenzione. Oltre agli aumenti sono previsti anche gli arretrati che decorrono dal 2001 e sono così quantificati: € 0,311/ora per il 2001 ed il 2002 e € 0.437/ora per il 2003. Le Aziende liquideranno a ciascun medico gli arretrati per il triennio 2001-2003 e gli aumenti contrattuali maturati dall’1.1.2004 alla data dell’entrata in vigore del presente ACN in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di settembre 2005 e di gennaio 2006.
Per la parte normativa, novità a proposito delle graduatorie regionali. Sulla base di una unica domanda, vengono previste le graduatorie regionali di settore, una per ogni settore della medicina generale, al fine di snellire le procedure per l’assegnazione degli incarichi e quelle di disponibilità, a livello aziendale, per l’attribuzione degli incarichi provvisori. Non cambiano i punteggi e meccanismi. Chi è titolare di incarico non può fare domanda per la graduatoria di settore. Il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un orario settimanale di 24 ore. I medici già incaricati alla data di entrata in vigore dell’Accordo per un numero di ore settimanali pari o inferiore a 12, mantengono tale incarico ma sono tenuti a concorrere all’aumento orario qualora nell’ambito della Azienda si determinino incarichi orari vacanti. Il rifiuto di completare l’orario fino alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali comporterà la decadenza dall’incarico. In caso di doppia convenzione (MG o PLS – CA) l’incarico a 24 ore potrà essere mantenuto fino ad un numero di scelte pari a 650 (Medicina generale) o 350 (Pediatria). Vengono previste le UTAP (Unità Territoriali di Assistenza Primaria), forme associative complesse ad alto livello di integrazione tra professionisti, non obbligatorie, su base volontaria e sperimentale, organizzate e retribuite sulla base di specifici Accordi regionali. In caso di organizzazione del servizio in forme associative strutturali delle cure primarie o in UTAP, il conferimento dell’incarico di Continuità assistenziale è di norma a 38 ore settimanali, di cui 14 da effettuare in attività diurne feriali. E’ previsto che, nel caso di forme associative complesse con la partecipazione della continuità assistenziale, sia reso possibile l’accesso alle informazioni della scheda sanitaria da parte anche dei medici della continuità, con l’obbligo di tracciare ogni passaggio sulla scheda medesima.
C’è tanto altro ancora, come per esempio l’introduzione del concetto di ambito territoriale e rapporto ottimale anche per questo settore della medicina generale. Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio. In presenza di forme associative strutturate delle cure primarie e di attività organizzata in equipe, l’attività di continuità assistenziale è erogata nei confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell’associazione medesima. Secondo il rapporto ottimale definito dalla nuova convenzione, il numero dei medici inseribili nei servizi di continuità assistenziale di ciascuna ASL è definito in 1 medico ogni 5000 abitanti residenti.
Le Regioni, per particolari condizioni orografiche, problemi di accesso, carichi di lavoro o quant’altro, possono variare tale rapporto, aumentandolo o diminuendolo, solo del 30% (3500 – 6500). Le Aziende che dispongano di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale, come definito dalla “forbice” sopra indicata, non possono attribuire ulteriori incarichi fino al riequilibrio di tale rapporto. Un punto dolente particolarmente per tre Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Particolarmente amaro per la nostra Sicilia dove le ultime zone carenti assegnate sono state quelle del secondo semestre del 2001, attraverso le quali sono stati immessi in servizio i medici aventi diritto nel Marzo 2003.
Di certo, comunque, con questo nuovo accordo la Continuità assistenziale è stata ridisegnata come un LEA (livello essenziale di assistenza) della Medicina generale, tanto è vero che alla contrattazione regionale viene demandata solo un parte modesta della nuova normativa mentre la maggior quota normativa viene regolata direttamente da questa nuova convenzione. Il ruolo e l’attività del medico di continuità assistenziale sono destinati inevitabilmente ad un cambiamento. Il nuovo medico di Continuità assistenziale non dovrà e non potrà più ritenersi “posteggiato” in attesa di un futuro migliore ma dovrà assumere, in maniera determinante ed indispensabile, un ruolo idoneo nel moderno sistema delle cure primarie.

Continuità assistenziale: il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale


Dott. M.Falconi

Continuità assistenziale: il nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale


Dott. N. Romeo
Links & allegati

Continuità assistenziale: il primo accordo aziendale

Il testo del nuovo ACN (scaricalo sul tuo PC -> tasto destro -> salva oggetto con nome)

Ultimo aggiornamento

26 Gennaio 2005, 10:08