Formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica per l’anno 2003

Data:
27 Febbraio 2003

          Repubblica Italiana
          Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
          n.9 del 21 Febbraio 2003

L’ASSESSORE PER LA SANITA’

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato con il decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato con il decreto legislativo n.229/99;

Visto l’accordo collettivo nazionale, reso esecutivo con il D.P.R. n. 270/00 ed, in particolare, l’art. 59, secondo il quale in ogni Regione è istituito un servizio stagionale di assistenza sanitaria nelle località turistiche;

Vista la circolare dell’Assessorato regionale della sanità n. 121, prot. 586 del 15 aprile 1983, relativamente al punto “C”, pagg. 5 e 6, compiti ed obblighi dei sanitari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

Vista la legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001 ed, in particolare, l’art. 19, comma 11;

Considerato che occorre dettare anche per il 2003 una disciplina uniforme per tutte le Aziende sanitarie locali della Sicilia sulle modalità di funzionamento del servizio di guardia medica turistica e sul reperimento dei sanitari;

Vista la nota n. 2N21/4262 del 18 dicembre 1997 del gruppo 21 – II° direzione di questo Assessorato;

Visto il proprio decreto del 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 31 ottobre 2002, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei medici di medicina generale valida per l’anno 2002;

Ravvisata l’opportunità di attivare anche per il corrente anno i presidi di guardia medica turistica, al fine di non privare di un servizio essenziale gli utenti ospiti delle maggiori località turistiche della regione, con riserva di pubblicare con successivo provvedimento l’elenco dei presidi di cui trattasi per il 2003 non appena gli stessi saranno individuati dai competenti uffici;

Ritenuto di dovere individuare nell’Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo l’ufficio regionale preposto per il corrente anno agli adempimenti previsti dal precitato art. 59 del D.P.R. n. 270/00, così come previsto dall’art. 49, comma 17, del medesimo D.P.R.;

D E C R E T A:

Art. 1
L’Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo è incaricata della formazione della graduatoria dei medici aspiranti al conferimento di incarichi temporanei nei presidi di guardia medica turistica 2003 situati nell’ambito del territorio della Regione siciliana, nonché dell’individuazione degli aventi diritto agli incarichi stessi.

Art. 2
Entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i medici aspiranti agli incarichi temporanei di guardia medica turistica 2003 devono trasmettere a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda sanitaria locale di cui sopra apposita domanda in carta semplice, da redigere esclusivamente secondo gli schemi esemplificativi A, B, C e D allegati al presente decreto.

Art. 3
Possono concorrere al conferimento degli incarichi di cui trattasi, secondo il seguente ordine di priorità:
a)
i medici inclusi nella graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale valida per l’anno 2002, in atto vigente; i sanitari di cui trattasi saranno graduati in base al punteggio conseguito nella predetta graduatoria.
A parità di punteggio prevalgono nell’ordine il voto di laurea, l’anzianità di laurea e, infine, la maggiore età;
b)
i medici destinatari della norma transitoria n. 7 del D.P.R. n. 270/00, che abbiano acquisito l’attestato in formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e al decreto legislativo n. 368/99 nella Regione Siciliana successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale 2002 (31 gennaio 2001);
c)
i medici contemplati nella norma finale n. 10 del precitato D.P.R. n. 270/00 che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31 dicembre 1994;
d)
i laureati in medicina e chirurgia abilitati di cui al comma 11 dell’art. 19 della legge finanziaria n. 448 del 28 dicembre 2001, anche iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
I medici di cui alle lettere b), c), e d) del presente articolo saranno graduati esclusivamente nell’ordine in base al voto di laurea, all’anzianità di laurea, alla mi nore età.

Art. 4
L’Azienda sanitaria locale incaricata esaminerà le istanze pervenute nel termine di cui all’art. 2, formando una graduatoria in base ai criteri specificati nell’art. 3.

Art. 5
L’Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, approntata la graduatoria, inviterà i medici aventi titolo a presentarsi per la scelta della sede di servizio.
I medici, in sede di convocazione, dovranno produrre, altresì, la dichiarazione riprodotta sub allegato “L” dell’accordo collettivo nazionale di medicina generale – D.P.R. n. 270/00.
Nei casi di conferimento di incarico in un presidio attivo nel periodo invernale siffatta dichiarazione dovrà essere ripresentata dal medico all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, 10 giorni prima dell’inizio del servizio.
La mancata presentazione alla convocazione senza giustificato motivo è considerata a tutti gli affetti come rinuncia all’incarico.
Il medico che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di esclusione, far pervenire all’Azienda sanitaria locale incaricata, entro la data fissata per la convocazione:
1) motivata giustificazione circa la mancata presentazione;
2) la dichiarazione di cui all’allegato L del precitato A.C.N.
3) formale autorizzazione all’Azienda sanitaria locale ad assegnare la sede di servizio d’ufficio.

Art. 6
L’Azienda sanitaria locale n. 6 di Palermo, verificata ai sensi dell’art. 59 dell’A.C.N. di medicina generale (D.P.R. n. 270/00) l’inesistenza di altro incarico o rapporto convenzionale, assegnerà ai medici le sedi di servizio e segnalerà tempestivamente i nominativi degli aventi diritto agli incarichi alle Aziende sanitarie locali competenti territorialmente che provvederanno alla nomina degli stessi. Per i presidi attivati dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dovranno essere incaricati n. 4 medici, mentre per quelli funzionanti 24 ore su 24 resta confermato il numero di n. 7 medici da incaricare.

Art. 7
Gli incarichi di guardia medica turistica, sia per la stagione estiva che per quella invernale, sono conferibili per un periodo non superiore a tre mesi e per un orario settimanale non superiore a 24 ore.
Il medico che accetta l’incarico si obbliga ad espletare il servizio per l’intero periodo di attivazione dello stesso, e non può recedere se non per sopravvenuti e comprovati motivi di lavoro dovuti a conferimento di incarico convenzionale o di dipendenza, a tempo indeterminato.
L’eventuale recesso deve comunque essere comunicato dal medico all’Azienda sanitaria locale interessata e all’Azienda sanitaria locale incaricata con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Art. 8
Sono confermate le istruzioni impartite dall’Assessorato regionale della sanità con circolare n. 121 del 15 aprile 1983, gruppo 13, prot. n.586, limitatamente ai seguenti punti, ed in quanto non modificati dal presente decreto:
– punto “a” pagina 4 (modalità di funzionamento del servizio);
– punto “c” pagine 5 e 6 (compiti ed obblighi dei sanitari).

Art. 9
I medici che svolgono il servizio di guardia medica turistica devono, dalle Aziende dove prestano servizio, essere assicurati contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale espletata, ivi compresi, semprecchè l’attività sia espletata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro.
Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria per i medici addetti ai servizi di guardia medica turistica valgono le disposizioni di cui all’art. 58 dell’A.C.N. di medicina generale (D.P.R. n. 270/00).

Art. 10
Il trattamento economico dei medici addetti al servizio temporaneo di assistenza sanitaria nelle località turistiche è regolato dalle disposizioni contenute nel decreto n. 35259 del 10 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 27 luglio 2001.

Art. 11
Con successivo decreto sarà reso noto l’elenco dei presidi di guardia medica turistica che saranno attivati per il 2003, nonché l’orario di attività degli stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13 febbraio 2003.

CITTADINI

Links & allegati

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Ultimo aggiornamento

27 Febbraio 2003, 12:59