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1 Luglio 2004

Precisazioni su Circolare n.1141 esplicativa dell’art.29 della Legge Regionale n.9/2004

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’ DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA – IGIENE PUBBLICA Servizio 8° / “Assistenza sanitaria diretta e medicina di base” Ai fini della più corretta applicazione della circolare in oggetto, si precisa che i medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta, dovranno, nel caso di cittadini non esenti dal pagamento del ticket, annullare il rettangolo con le diciture “numero – barrare se non utilizzato”, nell’ambito del riquadro riferito all’esenzione, come da fac-simile visualizzabile cliccando l’icona di riferimento indicata in epigrafe.

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30 Giugno 2004

Circolare n.1141 esplicativa dell’art.29 della Legge Regionale n.9/2004

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITA’ DIPARTIMENTO REGIONALE FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA – IGIENE PUBBLICA Servizio 8° / “Assistenza sanitaria diretta e medicina di base” Con l’emanazione della legge regionale 31/05/2004 n° 9 e precisamente con l’art 29, le prestazioni sanitarie sia farmaceutiche che specialistiche sono state assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

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