Denuncia di reato

Sul medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, non diversamente che su altre figure professionali, incombe l’obbligo di denuncia giudiziaria qualora, nell’esercizio e a causa delle funzioni di cui è investito, venga a conoscenza di un fatto che presenti i caratteri di reato perseguibile d’ufficio.

L’art.361 cp prevede infatti che il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio e a causa delle sue funzioni, è punito le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa né ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

L’ultima previsione è contenuta nell’art.104, Legge 26 gennaio 1990, n.162. Analoga norma vige per il medico incaricato di pubblico servizio (art.362 cp).

L’art.331 cpp fissa le modalità della denuncia (da presentare per iscritto all’Autorità Giudiziaria, anche quando non sia stata identificata la persona a cui il reato è attribuito, nel più breve tempo possibile, sebbene, diversamente dal referto, non sia indicato un termine perentorio).

Lo stesso articolo prevede che se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al Pubblico Ministero.

L’art.332 cpp definisce invece il contenuto della denuncia, in cui devono essere riportate le circostanze del fatto-reato, tutti gli elementi di carattere sanitario e che possano acquisire valore di prova, le generalità del soggetto indicato come reo, della/e persona/e offesa/e e di eventuali testimoni, ovvero quanto possa essere utile alla loro identificazione.

Non è ancora definito con certezza e univocità quali siano i medici investiti dalla qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio: la più recente giurisprudenza tende a considerare pubblici ufficiali tutti i medici dipendenti e/o convenzionati con il SSN, compresi i medici ospedalieri e i medici di medicina generale quando operanti in convenzione con il SSN.

Si tratta comunque di incertezze di scarso rilievo ai fini pratici, in quanto il dovere di informativa sussiste, con analoghe caratteristiche, per l’incaricato di pubblico servizio, con differenze relative esclusivamente alle pene previste in caso di ritardo od omissione di denuncia.

Tra gli aspetti di maggior rilievo che differenziano il referto dalla denuncia di reato merita di essere sottolineato che il referto deve essere trasmesso in caso di “sospetto ” di reato, mentre la denuncia implica l’accertamento dell’effettiva concretizzazione di un comportamento antigiuridico.

Come precedentemente richiamato, rimane tuttora irrisolta a livello normativo e dottrinario la controversia inerente la predominanza per i medici pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell’obbligo di denuncia di reato rispetto a quello di referto.

Nel primo caso infatti, il dovere d’informativa, sussistendo anche quando la persona assistita venga esposta a procedimento penale, è in distonia con la fondamentale impostazione deontologica che privilegia il diritto-dovere del medico di curare e con la norma costituzionale del diritto alla salute del cittadino, quand’anche autore di reato.

A tale riguardo, assai lucida appare l’opinione del Barni, secondo il quale, poiché “l’obbligo di referto è una norma generale valida per tutti i medici” e “poiché suddetto obbligo non è operante per tutti i medici quando esporrebbe la persona assistita a procedimento penale anche l’obbligo di denuncia viene meno nella circostanza predetta”.

In simili evenienze, l’elemento discriminante tra obbligo di denuncia e obbligo di referto non può che essere rappresentato dalla circostanza in cui il medico viene a conoscenza del fatto-reato.

Qualora si tratti di un intervento a finalità terapeutica,non può non prevalere l’obbligo del referto, nel senso che tale dovere di fatto verrebbe meno a fronte del diritto del soggetto a ricevere le cure necessarie. In tal senso peraltro sembra andare, in un contesto solo parzialmente diverso, la disposizione aggiuntiva all’art.362 cpp relativa all’esonero dall’obbligo di denuncia di reato per i direttori di comunità terapeutica in ordine a fatti delittuosi commessi da tossicodipendenti in cura.

Ultimo aggiornamento

23 Febbraio 2024, 11:11