Le principali norme sulla certificazione
Per la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (Decisione 17 aprile 1990 – 27 marzo 1991 n.332) il giudizio sotteso alla prognosi non verte soltanto sul decorso futuro del fenomeno morboso, ma concerne una valutazione complessiva dello stesso che sulla base della diagnosi e dello stato di avanzamento della malattia in atto ben può riferirsi al periodo antecedente al momento in cui la visita medica viene effettuata.
La definizione
Il certificato è una attestazione scritta di fatti, aventi rilevanza giuridica, riscontrati dal medico nell’esercizio della sua attività, destinato a provare la verità con valore probante.
I requisiti
Requisiti del certificato, che può essere considerato come una testimonianza scritta di carattere tecnico, sono: la veridicità, la chiarezza e la completezza.
Gli aspetti amministrativi
Alcuni certificati vanno redatti in bollo; sono invece, esenti da bollo i certificati per uso privato, quelli scolastici, per beneficenza, per uso militare e per assicurazioni sociali.
I certificati si distinguono in obbligatori da rilasciarsi in conformità a precise disposizioni di legge ed in facoltativi da rilasciarsi a richiesta ed in mano dell’interessato o, in caso di minore, di interdetto o immobilitato, di chi ha la rappresentanza legale. Il rilascio del certificato ad estranei, oppure anche la certificazione di circostanze non richieste dall’interessato e che questi intenda che non siano rese note, può integrare gli estremi di “rivelazione di segreto professionale”.
Il Codice Deontologico
All’articolo 22 del vigente Codice di Deontologia Medica si legge: “Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute. Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto i dati clinici che abbia direttamente constatato”.
Gli aspetti giuridici
E’ previsto dal Codice Penale che: “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente con un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito ……. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”. Trattandosi di un delitto contro la fede pubblica, il reato è consumato con il solo rilascio del certificato, anche se il fine prefissato non viene raggiunto. Il reato inoltre si concreta unicamente quando vi è dolo da parte del medico; se questi è in errore, ma persuaso di essere nel vero e certifica conformemente alla propria convinzione, non può essere accusato di certificazione mendace, cioè di falso ideologico; in questo caso il certificato, infatti, non è falso, ma soltanto erroneo.
Quando il certificato è un atto pubblico, in quanto redatto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, le pene sono più elevate. Infatti i certificati possono essere atti pubblici oppure atti di rilevanza pubblica, cioè qualcosa di più di una scrittura privata per la particolare figura di chi lo redige.
I primi sono quelli redatti da un pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio nell’espletamento delle sue funzioni (il Medico di famiglia nei riguardi dei propri assistiti), mentre sono documenti di rilevanza pubblica quelli redatti da privati che compiono operazioni professionali sottoposte a particolari controlli dall’Autorità o da soggetti che esercitano un servizio di pubblica necessità (il Medico libero professionista).
Il rifiuto alla certificazione
Il dovere del medico di rilasciare, su richiesta dell’interessato o del suo legale rappresentante, una certificazione deriva oltre che dal precetto deontologico anche dalla norme consuetudinarie e dalla natura stessa della professione medica che costituisce un servizio di pubblica necessità.
Il medico non può certificare quando non riveste particolari qualifiche espressamente richieste dalla normativa vigente per determinati tipi di certificati.
Per i medici pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio il rifiuto alla certificazione può configurarsi come omissione di atti d’ufficio.
Inoltre il medico deve rifiutare di redigere i certificati non corrispondenti al vero.
Il certificato compiacente
E’ la certificazione che tende, con terminologia volutamente imprecisa e criptica, ad alterare una situazione o minimizzandola o ipertrofizzandola.
Tale certificazione in quanto torna a danno della verità da un punto di vista giuridico si configura sempre come dichiarazione mendace e perciò si configura come reato di falsità ideologica.
Il certificato storico
La certificazione storica è l’attestazione di una situazione risultante e/o ricostruita dal certificante da altre documentazioni (ora per allora). Va posta molta attenzione nel dare una documentazione circostanziata con ricostruzione dei dati obiettivi, onde evitare possibili contestazioni di falsa certificazione, molto facile per esempio nella certificazione di malattia.
Gli onorari
Per le certificazione richieste da privati le tariffe non possono essere inferiori a quelle previste dal tariffario nazionale. Particolari disposizioni regolano invece le certificazioni obbligatorie prevedendo in alcuni casi la gratuità.
La certificazione obbligatoria per legge
La compilazione ed il rilascio di un certificato costituiscono per il medico non solo un dovere deontologico, ma in alcuni casi anche un obbligo di legge, configurandosi in caso di diniego una omissione di atti d’ufficio.
Infatti i certificati richiesti da normative aventi per oggetto la tutela degli interessi pubblici, la cui esibizione costituisce un onere per chi intende esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo, sono obbligatori e più precisamente: i certificati di assistenza al parto, di gravidanza, di morte, di esenzione a vaccinazioni obbligatorie, di vaccinazione, di cessata contagiosità di malattie contagiose per la riammissione in collettività, di tutela della lavoratrice madre, per le assicurazioni sociali, di abitabilità, di cremazione, di imbalsamazione o conservazione temporanea di cadavere, di infortunio agricolo, di porto d’armi, etc.
La certificazione al computer
Nessuna norma prevede che la certificazione debba essere olografa e pertanto può essere redatta anche con macchine di scrittura e conseguentemente anche con il computer, purchè sottoscritte a mano dal medico e redatte in modo da evitare contraffazioni.
Con il computer possono essere utilmente predisposti schemi base di certificazione.
Particolare attenzione va posta circa la riservatezza in caso di memorizzazione in computer di cartelle cliniche informatizzate, per il quale è necessario fare la denuncia al Garante e la liberatoria di consenso da parte del paziente, dotare il computer delle necessarie misure di sicurezza e protezione dei dati (password, idonei programmi antintrusione, antivirus e di salvataggio dati), nonchè stilare un documento programmatico sulla sicurezza e/o quant’altro previsto dalla normativa in questione. Non è più necessaria invece la denuncia alla Questura competente per territorio per la detenzione nel computer dei archivi magnetici.
I certificati assicurativi
I certificati ad uso assicurativo, sempre a pagamento, vengono rilasciati su modulari delle Compagnie assicurative. Possono attestare eventuali lesioni riportate per infortuni, o incidenti stradali ovvero lo stato di salute del richiedente.
Per la Corte di Cassazione – Sezione V (Sentenza del 18 marzo 1999 n.352) le false attestazioni e certificazioni sull’esistenza o aggravamento di patologie rientrano nel contesto del falso in atto pubblico.
Rischia fino a sei anni di reclusione il medico che certifica una malattia inesistente, o che per banale accondiscendenza dà i giorni di malattia ad un paziente che non è malato.
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2024, 18:12