Tipologie specifiche di certificati medici
I criteri generali sono ovviamente validi per qualsiasi tipologia di certificato medico; nell’esercizio della professione è tuttavia di riscontro assai più frequente il rilascio di certificazioni specifiche, ovvero esplicitamente volte ad attestare una condizione di interesse medico cui si ricollegano direttamente conseguenze di rilevanza giuridica e/o amministrativa, spesso rilasciate da figure professionali altrettanto specifiche per qualifica e disciplina esercitata.
Una possibile classificazione, fondata su un criterio relativo alla qualifica giuridico-professionale del certificante, può essere la seguente:
Certificati rilasciati da medici appartenenti alla Pubblica Amministrazione:
Sono probabilmente le certificazioni di riscontro più frequente, segnatamente quelle tese ad attestare il possesso da parte del richiedente di requisiti psicofisici tali da renderlo idoneo all’esercizio di una particolare attività.Il rapporto di dipendenza da un Ente pubblico (in linea generale ASL o Azienda Ospedaliera) implica per prevalente giurisprudenza la qualificazione giuridica del medico come pubblico ufficiale; ne derivano rilevanti conseguenze sotto il profilo della responsabilità penale in caso di falso in certificato, in quanto la fattispecie rientra nella previsione dell’art.480 cp (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative), punita ben più severamente rispetto all’analogo reato commesso dal medico non investito della qualifica di pubblico ufficiale (art.481 cp: Falsità ideologica in certificati commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità ).
Si riportano di seguito i più rilevanti certificati rilasciati da medici appartenenti alla Pubblica Amministrazione:
Certificato di idoneità alla guida di autoveicoli
Il DLgs 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo regolamento di attuazione (DPR 16 dicembre 1992, n.495), nonché le successive modifiche ed integrazioni (DPR 26 aprile 1993, n.147: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni artt.26 e 28 DPR 495/1992”; DLgs 10 marzo 1993, n.360: “Disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada “; DPR 19 aprile 1994, n.575: “Regolamento recante la disciplina per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli “); fissano i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione o la conferma della patente di guida, da accertare attraverso visita medica effettuata “presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all’interno di locali adeguatamente attrezzati” (generalmente, i Servizi di Medicina Legale delle ASL o strutture delegate, ovvero ambulatori privati in cui operi un sanitario abilitato).
All’atto dell’accertamento il richiedente è tenuto a presentare una certificazione anamnestica che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all’idoneità alla guida e indichi eventuali precedenti morbosi; l’art.319 del Regolamento, che prevedeva il rilascio della suddetta certificazione anamnestica da parte del medico di base, è stato in seguito parzialmente modificato dall’art.15 del DPR 757/1994, demandando la responsabilità dell’attestazione anamnestica allo stesso richiedente; tale modificazione suscita non poche perplessità, in relazione alla implicita presunzione che essa opera circa capacità di apprezzare e conseguentemente attestare una condizione di presenza o assenza di patologia attuale o pregressa da parte di soggetti non in possesso di specifiche cognizioni di carattere medico.
La normativa specifica inoltre una serie di condizioni patologiche ritenute rilevanti ai fini dell’idoneità alla guida (appendice II -art.320 del Regolamento: affezioni cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, uso di sostanze psicoattive, malattie del sangue, malattie dell’apparato urogenitale), e fissa i requisiti minimi sotto il profilo della funzione visiva (acuità, senso cromatico, visione binoculare, visione notturna), uditiva, dell’efficienza degli arti e dei tempi di reazione (quest’ultima soltanto per le patenti di categoria C, D ed E).
Nei casi in cui sussistano una o più affezioni tra quelle citate nella ricordata appendice all’art.320, o qualora ricorrano menomazioni a carico dell’apparato visivo, uditivo e/o locomotore, ovvero “nei casi dubbi”, la norma demanda il giudizio d’idoneità alla competenza delle Commissioni Mediche Locali di cui all’art.119, comma 4, del NCdS.
I certificati, sia quelli anamnestici, sia quelli d’idoneità rilasciati dal singolo medico o dalla Commissione Medica, devono essere redatti su specifici modelli previsti dall’art.331 del Regolamento.
Certificati d’idoneità psicofisica al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale
La normativa (Decreto del Ministero della Sanità del 14 settembre 1994; Decreto Ministero della Sanità del 28 aprile 1998) demanda l’accertamento della sussistenza dei requisiti agli “uffici medico-legali e distretti sanitari delle unità sanitarie locali o alle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato” (art.3).
Analogamente alle certificazioni per l’idoneità alla conduzione di autoveicoli, sono riportati i requisiti minimi sotto il profilo dell’efficienza dell’apparato visivo, uditivo, dell’apparato locomotore (arti, colonna vertebrale), del sistema nervoso (assenza di alterazioni neurologici che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico, assenza di crisi comiziali negli ultimi due anni)e della psiche (assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali, di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcol e di assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e psicofarmaci). Anche in questo caso è previsto un certificato anamnestico, redatto però dal medico di libera scelta, e una specifica modulistica.
Certificati d’idoneità psicofisica al conseguimento/rinnovo delle patenti nautiche
L’art.5 DPR 9 ottobre 1997, n.431, fissa i requisiti fisici per il conseguimento, elencando nell’allegato A una serie di “malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare” in modo analogo a quanto previsto per la patente di guida (malattie invalidanti, menomazioni dell’efficienza degli arti, requisiti visivi e uditivi). Il comma 5 stabilisce che la certificazione sia rilasciata dall’ufficio medico-legale della ASL, ovvero dai Distretti Sanitari di Base, o da figure professionali appartenenti al ruolo medico nell’Amministrazione dello Stato (medici del Ministero della Sanità, medici militari in servizio permanente effettivo, della Polizia di Stato ecc.), da redigere su specifica modulistica.
Certificato per l’esenzione dall’obbligo delle cinture di sicurezza
Le stesse figure professionali appena sopra richiamate sono competenti per il rilascio di certificazioni attestanti la sussistenza di patologie che controindicano l’uso delle cinture di sicurezza (art.172 NCdS, modificato dall’art.89 DLgs 390/1993).
Certificato per il rilascio del contrassegno invalidi
L’art.188 NCdS e l’art.381 del Regolamento demandano all’Ufficio Medico-Legale della ASL la competenza in ordine all’accertamento e alla relativa certificazione dello stato di “persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, redatta al fine di consentire il conseguimento da parte del richiedente dell’autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio di invalidi; per il rinnovo dell’autorizzazione, che ha validità di 5 anni, è sufficiente invece la certificazione del “medico curante” che confermi la persistenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio.
Certificato per la cessione del quinto dello stipendio
Certificazione attestante le condizioni di salute del richiedente, rilasciato da sanitari del Settore di Medicina Legale, necessario per ottenere un prestito rimborsabile da parte di dipendenti iscritti all’INPS o ad altre casse pensioni (Legge 19 ottobre 1950, n.1224;Legge 4 gennaio 1968, n.15).
Certificato per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto
Analogo al precedente, deve essere prodotto dal dipendente per ottenere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per spese sanitarie (terapie e grandi interventi chirurgici); il giudizio medico-legale attesta dunque la necessità e la straordinarietà delle cure, nonché la congruità dei costi rispetto a preventivi di spesa per cure (ad es., per cure odontoiatriche).
Certificato per l’iscrizione degli invalidi alle liste speciali di collocamento
Rilasciate dall’Ufficio Medico-Legale delle ASL, attestanti che per la natura e il grado d’invalidità riconosciuta il richiedente non è di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti in mansioni confacenti alla sua invalidità.
Certificato di sana e robusta costituzione
Retaggio di un impianto normativo per il pubblico impiego ormai più che obsoleto (DPR 11 gennaio 1956, n.16; Legge 25 luglio 1956, n.837;Decreto Ministeriale 2 dicembre 1959), è una certificazione necessaria per l’assunzione nella Pubblica Amministrazione, rilasciata dall’Ufficio Medico Legale della ASL o da strutture delegate, attestante la “sana e robusta costituzione fisica” e l’assenza di «malattie infettive e difetti fisici in atto », accertata anche attraverso l’esecuzione di tinetest e di accertamento sierologico per malattie veneree.
Certificato per adozione nazionale ed internazionale
Simile al precedente, anche per quanto attiene gli accertamenti sierologici, attesta condizioni di costituzione fisica nei limiti fisiologici di sanità e robustezza » e di assenza di «imperfezioni fisiche e malattie trasmissibili.
Certificato per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per prestazioni relative a malattie croniche e invalidanti (“esenzione ticket”)
Il Decreto Ministero della Sanità 1 febbraio 1991 (“Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esenzione dalla spesa sanitaria”), e successive modifiche e integrazioni, il DLgs 29 aprile 1998, n.124 (“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni”) e il relativo regolamento (Decreto Ministero della Sanità 28 maggio 1999, n.329: “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti “) prevedono il rilascio di certificazioni attestanti la sussistenza di una delle patologie elencate nell’allegato 1) da parte di specialisti appartenenti a “presidi delle ASL, delle Aziende Ospedaliere autonome o di Istituti o Enti di cui all’art.4 comma 12 del DLgs 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, o da istituzioni sanitarie pubbliche dei Paesi appartenenti all’Unione Europea “.
Certificato d’idoneità psicofisica per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego di gas tossici
Ai medici del Settore d’Igiene e Prevenzione, del Servizio di Medicina del Lavoro o dell’Ufficio Medico-Legale delle ASL nonché ai medici militari è demandata la competenza in tema di certificazione d’idoneità psicofisica all’impiego di gas tossici (RD 9 gennaio 1927, n.147; DPR 10 giugno 1955, n.854), attestante: l’assenza di malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche che impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all’impiego dei gas tossici; l’assenza di segni d’intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;l’integrità del senso dell’olfatto e della pervietà nasale; l’integrità dell’apparato uditivo con capacità di percezione della voce di conversazione a metri 8; un visus complessivo di 14/10 con non meno di 5/10 nell’occhio peggiore.
Certificato d’idoneità psicofisica all’esercizio di Conduttori di Generatori di Vapore
Istituito con Legge 16 giugno 1927, n.1132, e successive modifiche e integrazioni (ultima Decreto Ministero Sanità del 1 marzo 1974): non sono previsti specifici requisiti psicofisici; il certificato viene usualmente rilasciato dai Servizi di Medicina del Lavoro della ASL.
Certificato d’idoneità psicofisica all’esercizio di Responsabile Tecnico per la revisione degli autoveicoli
In base all’art.240, comma 1, lettera f), del DPR 16 dicembre 1992, n.495, rilasciato dal Servizio di Medicina del Lavoro della ASL.
Certificato d’idoneità all’esercizio di attività di autoriparazione
Previsto dall’art.7, comma 1, lettera c, della Legge 122/1992, è rilasciato dai Servizi di Medicina del Lavoro della ASL.
Certificato d’idoneità psicofisica alla specifica mansione per apprendisti
Previsto dall’art.4 Legge 19 gennaio 1955, n.25; e Legge 977/1967, è rilasciato dai Servizi di Medicina del Lavoro delle ASL.
Certificato d’idoneità all’impiego di bambini in attività lavorativa di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo
Rilasciato ai sensi del DLgs 4 agosto 1999, n.345, da medici appartenenti alla ASL territorialmente competente.
Certificati ad uso cremazione e imbalsamazione
Si tratta di certificazioni attestanti l’esclusione di qualsiasi sospetto di morte dovuta a reato, rilasciato dal medico curante e dal medico necroscopo (DPR 19 settembre 1990, n.285).
Certificato necroscopico
Redatto dal medico necroscopo (art.4 Regolamento di Polizia Mortuaria; art.141 RD 9 luglio 1939, n.1238: ”Ordinamento dello Stato Civile“, modificato dal Decreto Luogotenenziale del 7 gennaio 1946, n.1, e DPR 10 settembre 1990, n.285) a seguito di visita effettuata in un intervallo compreso tra le 15 e le 30 ore dal decesso, con finalità di accertamento della realtà della morte.
Certificazione di morte nel caso di soggetto affetto da lesioni encefaliche e sottoposto a misure rianimatorie
In tema di accertamento della morte finalizzato al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, la vigente normativa (Legge 2 dicembre 1975, n.644; Regolamento di esecuzione di cui al DPR 17 giugno 1977, n. 409; Legge 29 dicembre 1993, n.578) prevede l’istituzione di un collegio medico nominato dalla Direzione Sanitaria e composto da un medico-legale, da un neurofisiopatologo e da un medico specialista in Anestesia e Rianimazione.
L’attività del Collegio si conclude con la compilazione di un documento che certifica la morte ed il nulla osta al prelievo dal cadavere degli organi richiesti a scopo di trapianto.
Certificato per l’ammissione al voto assistito: rientra nelle competenze dei sanitari dell’Ufficio Medico-Legale delle ASL la certificazione prevista dall’art.41 del DPR 16 maggio 1960, n.570 e successive integrazioni (Legge 15 gennaio 1991, n. 15), attestante la sussistenza di una condizione di cecità, o di amputazione anatomica o funzionale delle mani o impedimenti di analoga gravità, da presentare al Presidente del Seggio elettorale al fini di poter esercitare il diritto elettorale con l’aiuto di altra persona.Sono escluse dall’oggetto di tale certificazione le minorazioni incidenti sulla sfera psichica.
Certificato d’idoneità all’attività sportiva agonistica
Il Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 stabilisce l’obbligatorietà dell’accertamento di idoneità da parte di medici “di cui all’art.5, ultimo comma, del DL 30 dicembre 1979, convertito in Legge 33/1980” documentato dalla “scheda di valutazione medico-sportiva” redatta su apposita modulistica (art.4).
I sanitari abilitati (specialisti in Medicina dello Sport o equiparati) appartengono in linea generale ai Servizi di Medicina Sportiva delle ASL, ma la certificazione è ottenibile anche da parte di ambulatori privati autorizzati.
Il Decreto Ministero della Sanità del 4 marzo 1993 fissa le norme attinenti l’accertamento e la certificazione d’idoneità di atleti disabili.
In caso di inidoneità, la relativa certificazione deve essere trasmessa al richiedente, alla Società sportiva di appartenenza, e alla Commissione Regionale di Revisione.
Ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 23 febbraio 1983 la certificazione d’idoneità all’attività sportiva non agonistica è rilasciata «ai propri assistiti » dal medico/pediatra di base (art.3), con validità di un anno.
Certificato attestante la data presunta del parto
E’ necessario alle lavoratrici gestanti per fruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalle norme a tutela delle lavoratrici madri, analogamente ad altre attestazioni mediche finalizzate a ottenere specifici benefici collegati alla gravidanza e alla maternità previsti dalla normativa (Legge 30 dicembre 1971, n.1204: “Tutela delle lavoratrici madri “; DPR 25 novembre 1976, n.1026 “Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971, n.1204, sulla tutela delle lavoratrici madri”).
In particolare, l’art.4 della Legge 1204/1971 statuisce il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto, nonché nel periodo intercorrente tra data presunta e data effettiva.
Nel caso di lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza l’astensione è anticipata di un mese.
L’art.5 inserisce l’astensione anticipata dal lavoro in caso di: gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino; quando non è possibile lo spostamento ad altre mansioni secondo il disposto dell’art.3.
L’art.7, comma 1, stabilisce il diritto per la lavoratrice di assentarsi per un periodo massimo di 6 mesi, dopo la conclusione del periodo di astensione obbligatoria ma entro il primo anno di vita del bambino, con conservazione del posto di lavoro e computo nell’anzianità di servizio; il comma 2, infine, prevede, nel pubblico impiego, la possibilità di fruire di congedo straordinario, con retribuzione al 100%, per patologie del figlio se questi non ha superato i 3 anni.
Certificato di non idoneità al servizio militare
Compete al Servizio Medico-Legale della ASL la certificazione di sussistenza di una delle malattie previste nell’allegato al Decreto Ministeriale del 29 novembre 1995, recante l’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.
Certificato di accertamento dell’idoneità al lavoro
La Legge 11 novembre 1983 fissa le modalità di espletamento della «visita fiscale » prevista dallo Statuto dei Lavoratori (art.5 della Legge 20 maggio 1970, n.300), con verbale redatto su specifica modulistica dai sanitari dell’INPS (settore privato) e della ASL (dipendenti pubblici, e privati solo a richiesta del datore di lavoro).
Certificato di convalida della necessità di trattamento sanitario obbligatorio (TSO)
La Legge 23 dicembre 1978, n.833 stabilisce la procedura per l’attuazione di un TSO, laddove ricorrano le condizioni previste dalla norma, che devono essere certificate da due distinti sanitari (proposta motivata del medico che per primo presta assistenza e rileva la malattia e la necessità di trattamento terapeutico, il rifiuto della cura e l’impossibilità di praticarla in idonee strutture territoriali;successiva certificazione di conferma generalmente da parte di medici del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura).
Certificati rilasciati da medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale
Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta è richiesta una notevole quantità di certificazioni inerenti lo stato di salute dei propri assistiti, realizzando una vera e propria prosecuzione amministrativa dell’atto medico. Si riportano le fattispecie di più frequente riscontro:
Certificato anamnestico per il porto d’armi
Come sopra accennato, il DM 14 settembre 1994, art.3, prevede preliminarmente all’accertamento medico dell’idoneità psicofisica al porto d’armi il rilascio di una certificazione anamnestica redatta dal medico di Medicina Generale, inerente essenzialmente le condizioni neuropsichiche.
Certificati da allegare alle istanze di riconoscimento d’invalidità civile e di handicap
L’art.11 della Legge 30 marzo 1971, n.118 prevede che alle domande tese a ottenere il riconoscimento della condizione di invalido civile deve essere allegato un certificato medico attestante l’epoca d’insorgenza e la natura delle infermità invalidanti, le relative diagnosi, le ripercussioni sulla efficienza psicofisica in relazione alla capacità lavorativa, senza fornire indicazioni percentuali che sono di esclusiva competenza della preposta Commissione Medica.
Nel caso di istanze di aggravamento, il DLgs 23 novembre 1988, n.509, specifica che devono precisate le cause che hanno determinato la modificazione del quadro clinico preesistente.In tale certificazione dovrà essere specificato che le minorazioni diagnosticate non sono derivanti da causa di guerra, di servizio o di lavoro;nel caso di minori, deve essere riportata la dicitura “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età” (art.2 Legge 118/1971, art.1 Legge 18/1980 – Legge 289/1990); per i sordomuti (Legge 381/1970 e DLgs 509/1988) la certificazione deve specificare che la sordità non è di natura esclusivamente psichica, è insorta in età prelinguale, ed è caratterizzata da perdita uditiva superiore a 60 dB nell’orecchio migliore nelle frequenze della lingua parlata.
Del tutto analogo al certificato per l’invalidità civile è quello relativo all’istanza di riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti della persona handicappata).
Certificati di riammissione a scuola
L’art.31 del DPR 22 luglio 1996, n.484 (“Accordo collettivo nazionale ex art.48 Legge 833/1978 per la disciplina del rapporto con i medici di Medicina Generale”), prevede che il medico è tenuto al rilascio delle “certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola materna ed alle scuole secondarie superiori”; sono tenuti a presentare suddetta certificazione gli alunni che siano rimasti assenti per malattia per più di 5 giorni (RD del 9 ottobre 1921, n.1981 ;DPR dell’11 febbraio 1961, n.264 e DPR del 22 dicembre 1967, n.1518).
Certificati di esonero dalle lezioni di Educazione Fisica
La certificazione tesa ad attestare la sussistenza di condizioni di salute che controindicano la frequenza alle lezioni di Educazione Fisica nella scuola dell’obbligo è rilasciata dal medico di Medicina Generale se il periodo di astensione è di breve durata;qualora l’esonero venga richiesto per tutto o gran parte dell’anno scolastico, la certificazione del medico di base è preliminare all’analogo certificato del medico dell’ASL (Legge del 7 febbraio 1958, n.88 (Provvedimenti per l’educazione fisica).
Certificati di buona salute per soggiorni in luoghi di vacanza
Per l’ammissione di bambini a colonie estive, campeggi ecc., ovvero per il soggiorno in località marine ad assistiti della Cassa Edile, è necessaria una certificazione attestante condizioni di buona salute e assenza di malattie infettive o diffusive e/o di controindicazioni di altra natura.
Certificato per la dieta della mensa scolastica
Al Medico di Medicina Generale e al pediatra di libera scelta è demandata la certificazione attestante la sussistenza di affezioni, temporanee o permanenti, che rendano necessario un particolare regime dietetico e/o l’eliminazione dalla dieta di uno o più specifici alimenti.
Certificato di necessità di somministrazione terapeutica
Analogo al precedente, attesta la sussistenza di una patologia che richiede un trattamento farmacologico a orari fissi, anche durante l’orario scolastico, implicando quindi il coinvolgimento e la collaborazione del personale scolastico.
Certificato attestante problemi fisici o psichici
Non dissimile dai precedenti, è una certificazione attestante la sussistenza di una infermità (generalmente di modesta entità, essendo soggette ad altre tutele le patologie maggiori) che rende necessaria l’adozione di particolari attenzioni da parte del personale scolastico (per es., incontinenza, lievi deficit neurosensoriali ecc.).
Certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica
Come già precedentemente richiamato in ordine alla certificazione di idoneità all’attività agonistica, al medico di Medicina Generale e al Pediatra di Libera Scelta compete in base agli accordi collettivi nazionali la certificazione d’idoneità ad attività sportive non agonistiche (DM Sanità del 28 febbraio 1993), attestante condizioni di buona salute e assenza di controindicazioni.
Certificato di esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie
Ai sensi del DM Sanità del 25 maggio 1967 le vaccinazioni sono sospese nei confronti di soggetti che presentano manifestazioni di malattia acuta, febbrile, o diarrea, da documentare attraverso certificazione rilasciata dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta.
Certificato d’incapacità temporanea al lavoro
L’attività certificativa in questo ambito, specificamente prevista dagli accordi collettivi nazionali dei Medici di Medicina Generale, assume particolare rilievo in relazione alla frequenza con cui al medico viene richiesta e ai non rari casi di richiesta di certificazioni non veritiere e alle pesanti ripercussioni in termini di assenteismo; nel caso del lavoratore del settore privato, ai sensi dell’art.2 Legge 29 febbraio 1980, n.33, modificato dall’art.15 della Legge 23 aprile 1981, n.155, il medico di Medicina Generale in caso di infermità che comporta inabilità al lavoro redige su specifico modulario stabilito dal Decreto dei Ministeri della Sanità e del Lavoro e predisposti dall’INPS (GU 15 ottobre 1991, n.242) un certificato in duplice copia, di cui una, destinata al datore di lavoro, contiene soltanto la data di inizio della malattia e la presumibile durata.
L’altra copia, da inviare all’INPS, riporta anche la diagnosi.Per il settore pubblico, invece, il combinato disposto dell’art.68 del DPR n.3/1957 e art.30 del DPR 686/1957 prevede l’obbligo di far conoscere alla Pubblica Amministrazione la natura dell’infermità, oltre alla presumibile durata.
La relativa certificazione viene dunque redatta sul ricettario personale.
Scheda sanitaria individuale
L’art.31 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Libera Scelta prevede l’obbligo della tenuta e dell’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale di ciascun assistito, contenente i dati anamnestici completi, eventualmente integrati da documentazione sanitaria relativa ad accertamenti strumentali o di laboratorio, l’esame obiettivo generale all’atto della prima compilazione, e i successivi aggiornamenti (motivo delle visite successive, dati essenziali dell’esame obiettivo, presidi diagnostici e terapeutici adottati).
Scheda d’accesso in ospedale
E’ un’attestazione da compilare da parte del medico di Medicina Generale qualora ritenga necessario il ricovero ospedaliero per un suo assistito, recante i motivi del ricovero, gli accertamenti eventualmente effettuati ambulatoriamente o in occasione di precedenti ricoveri, le terapie praticate o in atto, i dati anamnestici essenziali ricavati dalla scheda sanitaria.
Certificati da allegare alla richiesta di trasporto in ambulanza di un assistito
Si tratta di certificazioni attestanti l’impossibilità di un paziente di essere trasportato mediante i comuni mezzi di trasporto a una struttura sanitaria della cui assistenza necessita per motivi di salute.
Scheda di segnalazione per i farmaci prescrivibili con attivazione del Registro USL
Il corpus normativo emanato dalla Commissione Unica del Farmaco del Ministero della Sanità prevede l’obbligo di notifica al Servizio farmaceutico della ASL del programma terapeutico, corredato da una serie di informazioni circa la diagnosi, le modalità con cui è stata posta e la figura professionale che ha formulato il giudizio diagnostico.
Certificato di constatazione di decesso
Rientra tra gli obblighi di certificazione diagnostica la attestazione di avvenuto decesso, da non confondere con il certificato di morte redatto dal medico necroscopo e con la denuncia della causa di morte, sopra richiamati.
Certificazioni finalizzate a ottenere benefici previdenziali
Al medico di Medicina Generale competono inoltre una serie di certificazioni da redigere su modulistica predisposta dall’INPS da allegare alle domande tese ad ottenere benefici previdenziali dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (assegno di invalidità ex art.1 Legge 222/1984, pensione d’inabilità ex art.2 della medesima Legge, assegni familiari ecc.).
Certificato per l’ammissione al voto di soggetti portatori di handicap fisici e dei ricoverati in luoghi di cura
Il DPR 16 maggio 1960, n.570 stabilisce la necessità di produrre una certificazione attestante la sussistenza di una malattia tale da impedire al soggetto di recarsi a votare autonomamente; analogamente a quanto già ricordato per il certificato di ammissione al voto assistito, sono escluse dalla competenza del medico accertatore valutazioni sulle condizioni psichiche.
Certificato di proposta di trattamento sanitario obbligatorio
La norma già richiamata in tema di certificato di convalida (Legge 23 dicembre 1978, n.833) prevede che il medico che presta assistenza a un malato di mente rediga una certificazione di proposta di trattamento sanitario obbligatorio in presenza dei seguenti elementi:
- necessità di trattamento sanitario urgente;
- rifiuto del trattamento da parte del paziente;
- impossibilità di praticare le cure in idonee strutture territoriali.
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2024, 10:29